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APPALTI GESTIONE E’ poi possibile, in alternativa, ricorrere a stru- Appalti aggregati, com’era e come sarà menti elettronici di acquisto gestiti da Con- i sip o da altro soggetto aggregatore di riferi- In pratica il Dl Renzi ha riformulato il comma 3-bis dell’art. 33 del Codice dei Contratti mento, come le centrali di acquisto regionali. Pubblici, rendendo di fatto obbligatorio per tutti i Comuni non capoluogo di provincia, e non solo per quelli con meno di 5000 abitanti, il ricorso a modelli di gestione aggregata delle Ma potrebbero esserci gare al fne di razionalizzare la spesa pubblica. Infatti, in luogo della precedente frase “i slittamenti… Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Bisogna sottolineare, però, che resta qual- Provincia affdano obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di che dubbio sui tempi di effettiva operatività lavori, servizi e forniture…”, il 66/2014 ha introdotto la seguente: “I Comuni non capoluogo della disciplina. Per vederci più chiaro dob- di provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi…”. biamo ricorrere a un’altra legge, e in partico- Ora, se si considera che oggi i Comuni italiani sono 8.057 (dati di febbraio), i capoluoghi lare alla 15/2014, che all’articolo 3, comma di provincia 117 e i centri con meno di 5.000 abitanti 5.868, si capisce a colpo d’occhio la 1-bis, lascia intendere che gli appalti secon- portata della riformulazione renziana: in pratica si estende l’obbligo di ricorrere ad acquisti aggregati a oltre 2.000 comuni, tra cui realtà anche piuttosto grandi. do la nuova disciplina debbano partire dal 1° luglio prossimo. Un termine che, tuttavia, appare troppo ravvicinato, se si considerano i provvedimenti attuativi necessari e i tempi … in attesa di anche per effetto della Direttiva europea per essi stabiliti: entro il 31 dicembre 2014, ulteriori defnizioni sugli appalti pubblici, che come si ricor- ad esempio, ogni regione dovrà costituire o Sempre entro il 31 dicembre (di ogni an- derà mirava ad agevolare la partecipazio- indicare un “soggetto aggregatore” a cui af- no) dovranno essere defnite, per Decreto ne alle gare delle piccole e medie imprese. fdare gli acquisti centralizzati, tenendo pre- del presidente del Consiglio sente che il numero complessivo dei soggetti dei Ministri, le tipologie di be- aggregatori (tra i quali, ricordiamolo, rientra ni e servizi e le soglie di spe- anche Consip) non dovrà essere più di 35 sul sa oltre le quali sarà obbligato- territorio nazionale, come prevede l’art. 9 al rio ricorrere agli acquisti cen- comma 5, che riportiamo: tralizzati. Nel frattempo cade 5. Ai fni del perseguimento degli obiettivi di anche la possibilità, per i co- fnanza pubblica attraverso la razionaliz- muni, di procedere in affda- zazione della spesa per l’acquisto di beni e mento diretto per acquisizio- di servizi, le regioni costituiscono ovvero de- ni di beni, servizi e forniture signano, entro il 31 dicembre 2014, ove non di valore inferiore a 40.000 eu- esistente, un soggetto aggregatore secondo ro (soglia che era stata intro- quanto previsto al comma 1. In ogni caso il dotta dall’ultima “fnanziaria”: numero complessivo dei soggetti aggregato- in particolare dal comma 343 ri presenti sul territorio nazionale non può dell’art.1 della legge 147/2013 essere superiore a 35. - legge di Stabilità 2014, che Altrimenti le regioni potranno stabilire ap- integrava proprio l’art. 33, posite convenzioni con Consip: lo stabilisce comma 3-bis, del Codice de- il successivo comma 6: gli appalti): laddove non sia 6. In alternativa all’obbligo di cui al comma possibile ricorrere al merca- 5 e ferma restando la facoltà per le regioni to elettronico, anche per que- di costituire centrali di committenza anche sti acquisti gli enti dovranno unitamente ad altre regioni secondo quan- praticare uno dei modelli ag- to previsto all’articolo 1, comma 455, della gregativi previsti dalla nuova legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni normativa, almeno fno a ul- possono stipulare con Consip S.p.A. apposi- teriori precisazioni in merito. te convenzioni per la disciplina dei relativi Resta fermo, invece, il princi- rapporti sulla cui base Consip S.p.A. svolge pio della suddivisione in lot- attività di centrale di committenza per gli ti dagli appalti, che le centrali enti del territorio regionale, ai sensi e per di committenza dovranno ri- gli effetti dell’articolo 1, comma 455, della spettare (o, in caso di dero- legge 27 dicembre 2006, n. 296. ga, motivare esplicitamente)