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SCENARI Tutele crescenti: fno a 15 addetti fessibilità vantaggiosa Piccole imprese, fnalmente una boccata d’ossigeno. Infatti, se si sommano gli esoneri contributivi previsti dalla legge di Stabilità (190/2014) per le assunzioni a tempo indeter- minato del 1° gennaio 2015 con la fessibilità permessa dai decreti attuativi del Jobs Act, in particolare dal Dl. sulle “tutele crescenti” (il 23 del 4 marzo 2015), valida dal 7 marzo, qualche benefcio c’è. Iniziamo dagli “alleggerimenti” contributivi: i commi 118 e segg. dell’articolo unico della Legge di Stabilità per l’anno in corso (190/2014) prevedono che per le nuove assunzioni a tempo indeterminato stipulate nel 2015 sia riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro fno a 8.060 euro/anno (con le eccezioni di: lavoratori occupati a t.i. nei 6 mesi precedenti, lavoratori per cui il benefcio sia già stato fruito, lavoratori con cui il datore aveva già in Indennizzi licenziamento, essere un contratto stabile dal 1° ottobre al 31 dicembre 2014). vantaggi per le A ciò si devono aggiungere, oltre ad altri incentivi cumulabili (bonus per lavoratori disabili, giovani genitori, liste mobilità, Garanzia giovani, benefciari di Aspi ecc.), le modifche piccole imprese: fno alla disciplina del licenziamento introdotte dal 7 marzo dal Dl 23/2015, che riguardano a 15 dipendenti sono anche le Pmi fno ad oggi interessate da una legge che risaliva addirittura al 1966 (la 604 dimezzati e non possono di quell’anno, per l’esattezza), e che prevedeva in molti casi l’obbligo di riassunzione e comunque pesanti indennità. Per gli assunti dal 7 marzo invece, in virtù della nuova superare le sei mensilità. disciplina delle “tutele crescenti”, per licenziamenti per giustifcato motivo oggettivo o Lo stabilisce il Dl. “tutele disciplinare ritenuti illegittimi dal giudice, il datore sarà tenuto, per le imprese fno a 15 crescenti” (23/2015) dipendenti, al versamento di un’indennità pari a un minimo di due mensilità della re- per gli assunti dal 7 tribuzione di riferimento per il Tfr e un massimo di sei mensilità, calcolandone una per ogni anno di servizio. L’ipotesi del reintegro resta valida solo in caso di licenziamento marzo, che si aggiunge discriminatorio, orale o contrario alla legge. agli sgravi contributivi Sempre sul fronte licenziamenti, per le piccole aziende vi sono “sconti” anche nella della Legge di Stabilità procedura di conciliazione facoltativa (art.6 del 23/15), che permette di evitare inutili e costosi contenziosi a fronte di una corresponsione di una cifra tramite assegno cir- (190/14), dal 1° gennaio. colare: per le imprese fno a 15 dipendenti, anche in questo caso, il massimo è di 6 mensilità. La nuova norma estende la procedura a tutte le imprese (anche quelle fno a 15 dipendenti), applicabile anche ai casi di licenziamento per giusta causa o giu- stifcato motivo soggettivo (licenziamenti disciplinari). La procedura di conciliazione, da svolgersi in precise sedi (DTL o sindacati), prevede che il datore di lavoro possa offrire al lavoratore entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (60 gg. dal ricevimento della comunicazione), un importo esente da tributi e da contri- buzione, di ammontare pari ad una mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare (per le piccole imprese gli importi sono dimezzati e non possono eccedere le 6 mensilità). Dice infatti l’articolo 9 del predetto testo. 16 GSASPECIALEPMI
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