Quello dei riposi è un tema che riguarda molto da vicino i settori ad alta intensità di manodopera come quello delle pulizie/ multiservizi/ servizi integrati. Parliamo di stress da affaticamento, dell’eccesso di lavoro e del mancato accordo dei riposi come previsti dalle direttive europee, che sovrastano la legislazione e la contrattazione collettiva.
La questione affrontata dal giudice comunitario nel caso C-277/21, reso noto il 2 marzo scorso, è destinata a fare da “caso pilota” per la normativa e la contrattazione collettiva nazionale. Nel dettaglio riguarda un operatore ungherese in lite con il datore sulla concessione del riposo giornaliero (parliamo di settore ferroviario). In conformità con il suo Contratto collettivo di settore, era oggetto di regole particolari per la fruizione dei riposi, che prevedevano a volte la mancata concessione del riposo giornaliero a fronte di un riposo più lungo “cumulato” in momenti successivi: un caso, abbastanza frequente anche nel nostro comparto, in cui il lavoratore rinuncia alla regolare distribuzione dei periodi di riposo per poter fruire di un riposo più lungo successivamente. Una prospettiva da un certo punto di vista più favorevole al lavoratore e ritenuta legittima dal datore.
La Corte Ue ricorda tuttavia che stando alla direttiva 2003/88, per potersi effettivamente riposare, il lavoratore deve beneficiare della possibilità di sottrarsi al suo ambiente di lavoro per un certo numero di ore che non solo devono essere consecutive, ma anche venire subito dopo un periodo di lavoro, per consentire all’interessato di rilassarsi e smaltire la fatica connessa all’esercizio delle proprie funzioni. In particolare viene riconosciuto, nel corso di ogni periodo di 24 ore, un periodo minimo di riposo di 11 ore consecutive; inoltre è sancito il diritto per ogni periodo di 7 giorni a un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore. Due periodi che non possono ritenersi sovrapponibili.
Ne consegue che, dopo un periodo di lavoro, ogni lavoratore deve immediatamente beneficiare di un periodo di riposo giornaliero, e ciò indipendentemente dalla questione se tale periodo di riposo sarà o meno seguito da un periodo di lavoro. Inoltre, quando il riposo giornaliero e il riposo settimanale sono concessi in modo contiguo, il periodo di riposo settimanale può cominciare a decorrere solo dopo che il lavoratore abbia beneficiato del riposo giornaliero.
Ancora più sinteticamente, la Corte rileva quanto segue:
“Gli articoli 3 e 5 della direttiva 2003/88, letti alla luce dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che: qualora una normativa nazionale preveda un periodo di riposo settimanale che supera la durata di trentacinque ore consecutive, si deve concedere al lavoratore, in aggiunta a tale periodo, il riposo giornaliero quale garantito dall’articolo 3 di detta direttiva. L’articolo 3 della direttiva 2003/88 (recepita in Italia con dlgs 66/03 concernente “taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro”), letto alla luce dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: quando a un lavoratore è concesso un periodo di riposo settimanale, esso ha altresì il diritto di beneficiare di un periodo di riposo giornaliero che preceda detto periodo di riposo settimanale”.
Dlgs 66/2033