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Nuovi CAM del servizio di pulizia: difficoltà tecniche e dubbi

Ci sono alcune perplessità da un punto di vista applicativo e tecnico nei confronti di una norma fondamentale per la transizione ecologica del settore. Vediamo quali.

di Paolo Fabbri*

Il 19 giugno è entrato in vigore il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 51 del 29 gennaio 2021 con il quale sono stati adottati i “nuovi” CAM per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti (pubblicato sulla G.U. n. 42 del 19 febbraio 2021). L’aggiornamento del gennaio 2021 si è reso necessario al fine di armonizzare, per quanto tecnicamente possibile, i due precedenti Decreti che ora sono abrogati: il DM 24 marzo 2012 (c.d. CAM Civili) che il DM 18 ottobre 2016 (c.d. CAM Ospedalieri).

Con l’occasione, i “nuovi CAM” – che sono parte integrante del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi dell’Amministrazione pubblica (“PAN GPP”) – hanno recepito anche i contenuti della Comunicazione della Commissione Europea n. 98/2020 inerente al “Piano d’azione per l’economia circolare” che costituisce uno dei principali elementi del Green Deal europeo: il nuovo programma per la crescita sostenibile in Europa, che ha varato una strategia concertata per un’economia climaticamente neutra, efficiente sotto il profilo delle risorse e della competitività. Dal 19 giugno, quindi, gli operatori economici del settore del cleaning professionale devono conformarsi ai contenuti di una norma vincolante per chi partecipa alle gare d’appalto pubbliche che sta però creando alcune perplessità da un punto di vista applicativo e tecnico.

L’importanza dei CAM nei contratti pubblici

Come noto, l’art. 34 D.Lgs. n. 50/2016 dispone non solo l’obbligatorietà dei CAM, ma anche evidenti effetti premianti che conseguono alla puntuale applicazione degli stessi (in particolare, proprio per i servizi di pulizia e per tutti gli altri affidamenti ad alta intensità di manodopera).

Precisamente: “Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare  … I criteri ambientali minimi, … in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’obbligo … si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell’ambito del citato Piano d’azione.”.

La Pubblica Amministrazione – inserendo i CAM nella lex specialis di gara, indipendentemente dall’importo dell’affidamento – concretizza gli obiettivi di tutela ambientale che le derivano anche dai “Programmi d’Azione” comunitari e nazionali per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici. Nel fare ciò, l’obiettivo delle stazioni appaltanti è quello di ottenere prodotti (e/o servizi, nel caso del cleaning professionale) sostenibili sotto il profilo ambientale, ma anche quello di attivare una sorta di “circolo virtuoso” nel mondo dei contratti pubblici, tale per cui l’operatore economico che viene premiato con un punteggio tecnico più elevato, in conseguenza dell’applicazione dei CAM, induce gli altri operatori ad “adeguarsi”, proprio per poter ottenere le stesse condizioni e fare il loro ingresso in gara con pari competitività.

Alcune riflessioni di fondo sui contenuti dei nuovi CAM del cleaning professionale

Uno degli obiettivi di fondo dei “nuovi” CAM per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile e sanitario è quello di modificare i criteri premianti delle offerte al fine di diminuire i margini di soggettività nella valutazione. Tutto questo si è tradotto nella eliminazione nel DM 51 del 29 gennaio 2021 di un criterio premiante presente nei precedenti CAM e che aveva trovato una ampia e semplice applicazione nelle gare d’appalto pubbliche: il Piano di Gestione ambientale del servizio di pulizia. Secondo tale criterio premiante le imprese di pulizia venivano valutate – in termini discrezionali- mediante la descrizione, all’interno del progetto tecnico, delle misure di gestione ambientale che l’offerente si impegnava ad adottare, in caso di aggiudicazione, durante l’esecuzione del servizio.

Nei nuovi CAM il “Piano di Gestione ambientale del servizio di pulizia è stato sostituito” dal “Contenimento degli impatti ambientali lungo il ciclo di vita del servizio offerto” articolato in sette sub criteri tutti di natura quantitativa e tabellare. La scelta di privilegiare i criteri quantitativi e tabellari deriva probabilmente dal fatto che nelle gare d’appalto sia più agevole attribuire punteggi tecnici non derivanti dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

La scelta di eliminare tra i criteri di valutazione delle offerte il “Piano di Gestione ambientale del servizio di pulizia” nello stesso tempo però rischia di portare a una vera e propria omologazione della qualità ambientale delle offerte tecniche. Infatti, attribuire (o meno) punteggi fissi e predefiniti in ragione dell’offerta (o mancata offerta) di quanto specificamente richiesto o in base a formule matematiche spingerà tutte le imprese di pulizia a offrire quanto richiesto al fine di ottenere il punteggio più alto possibile. Questo scenario porterà a un incremento significativo delle certificazioni ambientali di prodotto e di processo ma nel medio periodo rischia di generare a una vera e propria “conformizzazione” a tali criteri.

Inoltre, il “Piano di Gestione ambientale del servizio di pulizia” spingeva le imprese di pulizia e l’intera filiera dei dealer e dei produttori verso una continua ricerca delle migliori e più innovative soluzioni da un punto di vista ambientale. Continuando l’analisi dei sub criteri mediante i quali si articola il “Contenimento degli impatti ambientali lungo il ciclo di vita del servizio offerto” alcuni di questi hanno generato non pochi dubbi tra gli operatori del settore. Nello specifico si legge nel DM 51 del 29 gennaio 2021 che le stazioni appaltanti dovrebbero premiare le imprese che in sede di gara si impegnano formalmente a erogare il servizio di pulizia con operazioni esclusivamente manuali.

L’introduzione di questo criterio rischia di generare criticità in termini di qualità del servizio e non è detto che determini dei vantaggi, da un punto di vista ambientale, così significativi. Da alcune sperimentazioni condotte sul campo, emerge che gli impatti ambientali più importanti in un appalto di pulizia non sono quelli derivanti dall’utilizzo dei macchinari di pulizia, al contrario la vera efficienza va ricercata nell’uso dei prodotti chimici, dell’acqua e nella riduzione dei rifiuti prodotti. Inoltre per la pulizia di ampi spazi -come aeroporti, stazioni, grandi sale d’aspetto- le moderne lavasciuga garantiscono notevoli livelli di efficacia in termini di risparmio energetico, idrico e di utilizzo di prodotti chimici. Se poi si legge tale aspetto in termini di qualità del servizio il ricorso a operazioni esclusivamente manuali rischia di entrare “in conflitto” con indicazioni operative richieste in modo vincolante dal capitolato tecnico e difficilmente soddisfabili dalle rese (mq/h) derivanti da operazioni e interventi che non utilizzano macchinari.

Altri sub criteri premianti particolarmente controversi riguardano la possibilità da parte delle stazioni appaltanti di premiare offerte caratterizzate:

  1. dall’intera fornitura di prodotti in carta tessuto costituiti da polpa non sbiancata, oltre che in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024.

Dal confronto con le principali aziende produttrici sembra di non facile attuazione il garantire nel processo produttivo della carta tissue l’assenza di processi di sbiancatura e di aggiunta di imbiancanti ottici;

  1. dall’ uso di prodotti con una certificazione sull’impronta climatica UNI EN ISO/TS 14067 (Carbon footprint di prodotto) e/o uso i prodotti fabbricati da aziende con la certificazione SA 8000.

Vengono poste sullo stesso piano due diverse tipologie di certificazioni difficilmente paragonabili. Infatti la Carbon footprint è una certificazione ambientale e di prodotto mentre l’SA 8000 è una certificazione aziendale e che riguarda il rispetto dei principi di responsabilità sociale d’impresa. In questo caso quindi la valutazione delle offerte rischia di basarsi su criteri di premialità tra loro non comparabili.

  1. dall’adozione di tecniche di pulizia innovative in grado di avere almeno la medesima efficacia in termini di igiene/qualità microbiologica (da dimostrare attraverso una pubblicazione scientifica) e la capacità di ridurre gli impatti ambientali (da dimostrare attraverso un LCA comparativo).

La corretta applicazione di tale criterio dovrà passare dalla definizione – non per nulla scontata- del significato del “tecniche di pulizie innovative” che non è stato fissato all’interno del DM 51 del 29 gennaio 2021. Altri contenuti che dovrebbero essere meglio precisati sono riportati nella clausola contrattuale “Prodotti ausiliari per l’igiene” dove è stabilito che:

  • in ambito civile e sanitario, non possono essere utilizzati- fatto salvo per documentati motivi- elementi tessili e carta tessuto monouso;
  • per le operazioni di spolveratura (per il solo ambito civile) debbano essere usati elementi tessili riciclati.

Riconoscendo l’importanza attribuita ai CAM dal Codice dei Contatti Pubblici e la spinta all’innovazione che hanno rappresentato e rappresentano per il cleaning professionale ci si augura che i Ministeri competenti attuino un’opera di miglioramento e di integrazione di una norma che può mettere in condizione il comparto di percorrere, con ancora maggiore decisione, la strada verso una reale transazione ecologica.

 

* Presidente di Punto 3 Srl (www.punto3.it) da oltre dieci anni è uno dei maggiori esperti italiani di GPP (Green Public Procurement) e di Criteri Ambientali Minimi (CAM).

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