HomeArticoliL’appalto dei servizi di pulizia in hotel

L’appalto dei servizi di pulizia in hotel

Facciamo il punto sull’esternalizzazione dei servizi di pulizia in ambito alberghiero, una scelta vincente a patto di conoscerne bene i vantaggi e i potenziali rischi: a partire da quello, non così remoto, di interposizione illecita di manodopera. 

Appaltare sì, a patto però che lo si sappia fare bene, consapevoli dei vantaggi ma anche delle “pieghe” della normativa che perimetra il tema e dei rischi in cui potrebbe incorrere il committente “sprovveduto”. Primo fra tutti quello di finire (spesso anche in buona fede) nel campo minato dell’interposizione illecita di manodopera.

Scaviamo più a fondo…Cerchiamo di vederci più chiaro, partendo dall’assunto di fondo: nel settore alberghiero, si sa, la gestione efficiente dei servizi di pulizia è fondamentale per garantire un’esperienza eccellente -e sicura- agli ospiti e mantenere una buona reputazione del brand. E non finiremo mai di ricordare come, in un’epoca di tam tam mediatico (e… immediato), l’albergo sporco -o anche minimamente “non curato” sotto l’aspetto igienico- non abbia scampo.

La scelta di esternalizzare Ça va sans dire, per dirla alla francese. Ma è proprio qui che comincia il “bello”. Il fatto è che per ottenere tutto questo molti hotel si affidano a imprese esterne: una scelta decisamente valida, perché in determinati contesti solo veri professionisti possono garantire i risultati attesi dagli albergatori e, soprattutto, dai clienti. Il “lato oscuro della luna” è che un contratto d’appalto può essere efficace solo se gestito correttamente, e molti su questo cadono in errore anche solo per superficialità. Spesso, infatti, l’applicazione dei contratti di appalto nelle aziende alberghiere risulta inefficace, ove non rischiosa, perché non si conoscono i dettagli normativi e gli aspetti connessi ai profili operativi e di responsabilità. 

 Un po’ di storia Come sempre in questi casi, facciamo un paio di passi indietro: i contratti di appalto sono disciplinati dal Codice Civile italiano agli articoli 1655-1677: nel primo, che contiene la nozione fondamentale, si definisce l’appalto come “il contratto mediante il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro”. A seguire, sono stati diversi gli interventi normativi che hanno definito ulteriormente il campo, da un lato superando definitivamente un’atavica diffidenza del legislatore nei confronti dell’esternalizzazione, dall’altro mettendo dei precisi paletti all’istituto: importante, in particolare, è stata la legge n. 1369 del 1960 che ha sancito il divieto di interposizione di manodopera, prevedendo che l’appaltatore non potesse semplicemente fornire manodopera all’appaltante, ma dovesse organizzare i mezzi necessari e assumere la gestione del servizio.

La legge Biagi (276/03) Un concetto ripreso, ben più di recente, dalla cd. riforma Biagi, concretizzatasi (anche) nel dlgs 276/03 il quale stabilisce, in ottica strettamente lavoristica, che l’appalto si distingue dalla somministrazione di lavoro proprio per l’organizzazione dei mezzi necessari e per la assunzione del rischio d’impresa da parte dell’appaltatore: si viene così a fissare la ben nota “triade” mezzi propri, rischio d’impresa e facoltà organizzativa che caratterizza, appunto, l’appalto autentico distinguendolo dall’intermediazione di manodopera. 

L’apertura all’esternalizzazione in albergo Adesso però restringiamo ancora il campo e passiamo alle pulizie in ambito alberghiero e alla loro esternalizzazione. Una storia che inizia all’incirca con il nuovo millennio. Ancora nei primi anni Duemila, infatti, pulizia camere e rifacimento letti erano ritenuti, dal mondo sindacale e dalla giurisprudenza, un’attività core dell’hospitality e come tale non terziarizzabile. Poi, pian piano, hanno iniziato ad affacciarsi timidamente le prime esperienze di terziarizzazione, spesso “sdoganate” insieme ad altri servizi di supporto: ormai la breccia era aperta e la spinta a terziarizzare i servizi per razionalizzare la gestione, come era inevitabile, è parsa negli anni più forte di ogni tentativo di contrastarla.

Il recepimento contrattuale Proprio la ricordata legge Biagi e la consapevolezza maturata dalle parti hanno fatto il resto portando all’introduzione, dapprima nel contratto Federalberghi, successivamente in quello Aica- Federturismo, di condizioni normate e condivise per realizzare l’esternalizzazione. Una tappa fondamentale è stata quella del 2007, quando il Contratto Collettivo Nazionale di Federalberghi ha introdotto importanti novità in fatto di terziarizzazione: una ridefinizione molto attesa che, di riflesso, ha investito anche il comparto dei servizi di pulizia.

Una disciplina sempre più specifica Nel frattempo anche l’analogo contratto di Confindustria-Aica ha previsto un intero capitolo dedicato all’esternalizzazione. Gli accordi, che hanno previsto importanti novità in tema di apprendistato, contratto a tempo determinato, lavoro extra, orario di lavoro e, molto importante, hanno infatti normato in modo più specifico e dettagliato gli aspetti riguardanti il subentro in esternalizzazione di un’impresa di servizi nei lavori di pulizia.

La “mediazione” fra gli istituti contrattuali Nel corso del tempo un problema che è emerso ricorrentemente (e che, fortunatamente, adesso sembra in gran parte superato) è stato quello relativo all’applicazione del contratto: Multiservizi o Turismo?  La soluzione che si è trovata è che l’impresa che subentra nello svolgimento del servizio garantisca un trattamento economico e normativo “complessivamente non inferiore a quello del Ccnl Turismo: si è così creata una sorta di “fusione contrattuale” con un’opera di mediazione, non solo economica, fra le varie istanze. A questo proposito vale la pena ricordare l’encomiabile lavoro di Confcommercio che, ormai una decina di anni fa, ha realizzato per tramite del suo ufficio legale un completo quadro comparativo che pone in sinossi alcuni punti-chiave dei contratti Federalberghi e Multiservizi (ci riferiamo rispettivamente ai testi 2010 e 2011).

Verso il rinnovo del Ccnl Turismo Il resto è storia recente e nota: sempre a proposito del Ccnl “Turismo”, vale la pena di sottolineare  l’ipotesi di rinnovo sottoscritta lo scorso 5 luglio da Federalberghi e Faita, con la partecipazione di Confcommercio, insieme alle organizzazioni sindacali dei lavoratori Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Fra le novità spicca l’introduzione di nuove e più specifiche figure professionali, anche a presidio della tipicità del settore e delle sue attività “core”. 

Esternalizzare ha i suoi vantaggi, economici e qualitativi Noti sono anche i vantaggi dell’esternalizzazione dei servizi di pulizia in albergo. Evidente quello di potersi concentrare, appunto, sull’attività principale dell’azienda-albergo (sostanzialmente vendere camere e servizi di hospitality), così come quello, più squisitamente economico, di potersi meglio adattare alla stagionalità che caratterizza gran parte delle attività alberghiere, trasformando costi fissi in costi variabili. Poi c’è tutto l’aspetto della competenza e della qualità, già in parte accennato: un’impresa specializzata è in grado di garantire risultati eccellenti, requisito fondamentale in ambito alberghiero. Detto questo, torniamo al punto: occorre stare a debita distanza dal pericolo di appalti “non genuini”.

Numerose le sentenze anche recenti sull’argomento Che il rischio dell’interposizione illecita sia dietro l’angolo lo dimostra fra l’altro una cospicua messe di sentenze e pronunciamenti giurisprudenziali in cui i giudici del lavoro sono stati chiamati a dirimere questioni anche non semplici. Tra le più recenti, degna di accurata valutazione appare la sentenza del Tribunale di Arezzo del 1 marzo 2023, a numero di Registro Generale 1768/2022, non a caso ripresa anche dal Dipartimento di Economia “Marco Biagi” dell’Università di Modena e Reggio Emilia (link: https://www.economia.unimore.it/sites/dip05/files/2024-03/14.%20Trib.%20Arezzo%201.03.23.pdf).

Quando le cameriere (dell’impresa) prendono ordini dalla governante (dell’hotel) Spulciando le carte si riconosce molto chiaramente il motivo del contendere: il personale formalmente assunto da una cooperativa e addetto al servizio ai piani in un hotel, compresa la pulizia delle camere, lamentava di prendere ordini dal personale coordinatore dell’albergo committente, con ciò dando luogo appunto a una figura di intermediazione di manodopera.

L’argomentazione del giudice L’articolata argomentazione del giudice monocratico passa in rassegna, una volta di più, le caratteristiche dell’appalto genuino scolpite proprio dal dlgs “Biagi”, tra cui la necessità dell’ assenza di qualsivoglia organizzazione e coordinamento del lavoro da parte della committenza. Un ragionamento a parte, sempre nel caso di specie, richiederebbe la questione dei “mezzi”, dato che qualche perplessità emerge anche sulla fornitura dei prodotti e strumenti per la pulizia. Ma ci dilungheremmo troppo e in questa sede non è nostra intenzione addentrarci in tecnicismi. Anche perché il concetto è chiaro: il rischio di trovarsi coinvolti in fattispecie interpositive non è così peregrino. 

Ai “disonori” delle cronache D’altra parte il mondo degli hotel finisce di tanto in tanto sotto i riflettori della cronaca per vicende legate agli appalti non genuini quando non addirittura falsi: è il caso, anch’esso recente, dell’indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Treviso tra il 32018 e il 2022, che ha portato alla scoperta di un giro d’affari milionario (si parla di circa 10 milioni di euro) legato proprio agli appalti inventati.

La questione di fondo La questione chiave, dunque, si può così sintetizzare al netto di inevitabili semplificazioni: a fronte di un servizio esternalizzato, che ruolo assume la figura dell’housekeeper? E’ interna all’albergo o fa capo all’impresa. Nel primo caso, esercita un potere organizzativo sul personale dell’impresa? Il personale alberghiero esercita compiti di controllo e coordinamento del lavoro su quello dell’impresa? Se sì, la situazione è allarmante e, nei fatti, illecita. E’ dunque necessario distinguere bene gli istituti e avere ben chiaro il quadro normativo, al fine di evitare situazioni poco chiare e suscettibili di valutazione da parte degli organi di controllo (su tutti l’Ispettorato del Lavoro) e dell’autorità giudiziaria. 

 

 

 

 

ULTIMI ARTICOLI