Nell’ambito dei provvedimenti di “soft law” che ha il compito di emanare in attuazione del nuovo Codice degli Appalti (50/2016, in vigore dallo scorso 19 aprile), l’Anac sta predisponendo, per la consultazione pubblica, una serie di documenti riguardanti le Linee-guida sui temi principali in fatto di acquisti pubblici di beni e servizi.
Ora è la volta del “rating reputazionale” per le imprese, un argomento molto sentito nel settore delle imprese di pulizia/servizi integrati/multiservizi. In questo senso il rating d’impresa, previsto dall’articolo 83, comma 10, del Nuovo Codice appalti, serve per definire l’affidabilità delle imprese nel mercato degli appalti pubblici. A tal proposito, come dicevamo, l’Anac ha messo a disposizione, sul proprio sito, un documento di consultazione (che qui linkiamo), ed ora i soggetti interessati hanno tempo fino al 27 giugno per inviare all’Anac le proprie osservazioni. Il rating reputazionale, che si tradurrà numericamente in un punteggio da 1 a 100 (sarà una sorta di “esame di maturità” per le imprese, visto che siamo in periodo…) servirà alle imprese per poter accedere alle gare e integrare la normale qualificazione.
L’art. 83, comma 10, del Codice prevede che il sistema di primalità e penalità connesso al Rating di impresa deve fondarsi su «requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono la capacità strutturale e di affidabilità dell’impresa». La ratio della norma è quella di evitare che il sistema reputazionale possa essere influenzato da valutazioni discrezionali delle stazioni appaltanti, che sono tenute ad inviare una parte consistente dei dati su cui il sistema è basato, con il rischio di generare contenzioso e di provocare alterazioni dovute a fenomeni di collusione tra operatori economici e stazioni appaltanti.
Tra questi vengono indicati, a titolo di esempio:
- indici espressivi della capacità strutturale dell’impresa;
- il rispetto dei tempi e dei costi previsti per l’esecuzione;
- l’incidenza del contenzioso sia in sede di partecipazione alle gare che di esecuzione dei contratti;
- il Rating di legalità rilevato dall’ANAC in collaborazione con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
- la regolarità contributiva, compresi i versamenti alle casse edili, valutata con riferimento ai tre anni precedenti;
- la presenza di misure sanzionatorie amministrative per i casi di omessa o tardiva denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di contratti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi.
Il lavoro da fare però è tanto, a partire dall’armonizzazione del sistema con le cause di esclusione già previste dal Codice. “In via generale -ricorda l’Anac-, “poiché alcuni requisiti reputazionali che concorrono alla attribuzione del Rating di impresa sono altresì elementi su cui si fondano alcune specifiche cause di esclusione di cui all’art. 80 (capacità strutturale, regolarità contributiva, omessa o tardiva denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive, gravi illeciti professionali, ecc.) o presentano correlazioni con altri istituti previsti dal Codice, quali il criterio dell’OEPV (cfr. 95, comma 13) e la valutazione di congruità dell’offerta (cfr art. 97, comma 6), è necessario coordinare il sistema premiante con le cause di esclusione ed evitare che uno stesso elemento possa essere utilizzato più volte per valutare l’offerta o l’offerente.”
Link consultazione criteri reputazionali