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JOBS ACT GESTIONE ternità, a fronte di idonea certifcazio- certifcati e, quindi, si prevede la pos- Viene anche introdotto il diritto di tra- ne medica che attesti il buono stato di sibilità per queste lavoratrici dipenden- sformare il rapporto di lavoro da tempo salute della madre. Entrambe le solu- ti di imprese private di astenersi dal la- pieno a tempo parziale a richiesta della zioni sono dirette a favorire il rappor- voro, per un massimo di tre mesi, per lavoratrice. Le collaboratrici a progetto to madre-fglio senza rinunciare alle motivi legati a tali percorsi, garanten- hanno diritto alla sospensione del rap- tutele della salute della madre. Il de- do l’intera retribuzione, la maturazione porto contrattuale per analoghi motivi creto prevede un’estensione massi- delle ferie e degli altri istituti connessi. sempre per un massimo di tre mesi. ma dell’arco temporale di fruibilità del congedo parentale dagli attuali 8 anni di vita del bambino a 12. Quel- lo parzialmente retribuito (30%) vie- ne portato dai 3 anni di età del bam- bino a 6 anni; quello non retribuito dai 6 anni di vita del bambino ai 12 anni. Analoga previsione viene intro- dotta per i casi di adozione o di aff- damento, per i quali la possibilità di fruire del congedo parentale inizia a decorrere dall’ingresso del minore in famiglia. In ogni caso, resta invariata la durata complessiva del congedo. In 39 materia di congedi di paternità, viene estesa a tutte le categorie di lavora- MARZo 2015 tori, e quindi non solo per i lavorato- ri dipendenti come attualmente pre- visto, la possibilità di usufruire del congedo da parte del padre nei casi in cui la madre sia impossibilitata a fru- irne per motivi naturali o contingen- ti. Sono inoltre state introdotte norme volte a tutelare la genitorialità in caso di adozioni e affdamenti prevedendo estensioni di tutele già previste per i genitori naturali. Oltre agli interven- ti di modifca del testo unico a tute- la della maternità, il decreto contie- ne due disposizioni innovative in ma- teria di telelavoro e di donne vittime di violenza di genere. La norma sul telelavoro prevede benefci per i da- tori di lavoro privato che vi facciano ricorso per venire incontro alle esigen- ze di cure parentali dei loro dipenden- ti. In particolare, per il riconoscimen- to dei benefci si esclude dal computo dei limiti numerici previsti dalle leg- gi e dai contratti i telelavoratori che rientrino nella fattispecie individua- ta dal decreto. La seconda norma in- troduce il congedo per le donne vit- time di violenza di genere ed inserite in percorsi di protezione debitamente
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