Il testo in teoria: e in albergo?
Addentrandoci nell’ambito dell’ospitalità, quali sono le responsabilità che pendono sul datore di lavoro? «Tra le sue incombenze– ci spiega Strada – ci sono la valutazione dei rischi e la conseguente individuazione delle misure di prevenzione e protezione (spiegate nel documento di valutazione dei rischi – DVR), nonché un costante monitoraggio del livello di sicurezza nella struttura ricettiva, a cui deve seguire un programma di attuazione e miglioramento delle misure di prevenzione e protezione adottate. Tra gli obblighi specifici del datore di lavoro e del dirigente previsti per legge, l’articolo 18 sancisce che il datore di lavoro e/o e i dirigenti che organizzano e dirigono le attività ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP e il medico competente, ove presente;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione
f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio
s) consultare il RLS nelle ipotesi di cui all’art. 50 (“Attribuzioni del RLS”)
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35.
Naturalmente il tema scottante delle responsabilità legate alle posizioni contrattuali suscita grande interesse nell’ambito di questi dibattiti: ognuno vorrebbe sapere come agire in “casa propria” declinando il contenuto del documento alle necessità specifiche. È in quest’ottica che abbiamo scelto di riproporre all’avv. Strada le tre domande cardine, in modo da fare chiarezza in quella che potremmo definire una sorta di “distribuzione delle responsabilità”.
Avv. Strada, com’è possibile gestire al meglio la problematica della sicurezza all’interno del rapporto talvolta conflittuale tra direttore d’albergo e proprietario della struttura?
In effetti capita sovente che le due figure non coincidano, soprattutto all’interno delle grandi catene alberghiere. Nel caso che le due figure siano distinte, il proprietario rappresenta il datore di lavoro mentre il direttore fa le veci del preposto. Naturalmente non è un’impresa facile per il preposto mediare tra le aspettative di risparmio del datore di lavoro e le necessità di dotare la struttura di adeguate misure di sicurezza, anche per cautelarsi personalmente.
In base alle disposizioni del Testo Unico, comunque, il direttore (ovvero il preposto), avrà una responsabilità tutto sommato limitata, circoscritta ad un’attività di sorveglianza. In particolare, dovrà sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti. Dovrà richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa. Dovrà astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; nonché segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.
Cosa dispone il Testo Unico in materia di formazione? Come è possibile fare un’operazione culturale sulla sicurezza se, come tema, non viene mai affrontato in modo più globale di singoli obblighi legislativi?
L’organizzazione dei corsi previsti per legge spettano al datore di lavoro: è sua la responsabilità della gestione. Il preposto, potrà tutt’al più attivarsi per proporre un’attività di tutoring per i neoassunti, magari proponendolo nel corso di riunioni all’interno della pianificazione del budget. In definitiva, dunque, anche nel Testo Unico non è ravvisabile alcuna disposizione legislativa che strutturi in maniera specifica l’attività di formazione, che rimarrà vincolata all’interesse ed alle disponibilità economiche delle singole strutture ricettive.
Approfondiamo ulteriormente la questione della vigilanza: può farci un esempio di quanto sia diretta l’attività di sorveglianza che spetta al direttore d’albergo?
Potremmo definirla una “sorveglianza di sistema”, nel senso che il preposto deve assicurarsi che venga seguita una prassi, ma non è chiamato ad una sorveglianza fisica nel senso più stretto del termine. In realtà il direttore è un preposto dei preposti: non è suo compito, dunque, assicurarsi che l’addetto ai piani abbia disciplinato in maniera corretta le pulizie in modo da tutelare la salute degli ospiti o che abbia adoperato i giusti accorgimenti di sicurezza nell’utilizzo di attrezzature e formulati; non spetta a lui direttamente controllare che l’aiuto cuoco indossi il cappellino di protezione e che l’attività di gestione della cucina si svolga secondo le norme vigenti. L’attività del direttore d’albergo si limita ad una vigilanza di sistema: il direttore è chiamato a vigilare sui vari capireparto delle diverse aree: sono questi che a loro volta svolgono un’attività di vigilanza sui singoli dipendenti, mettendo al corrente il direttore nel caso di reiterati mancati adempimenti.
Chiara Bucci
(tratto da “GSA” n.2, Febbraio 2010)