La Decisione (UE) 2017/175 che stabilisce i criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE alle strutture ricettive abroga e sostituisce le Decisioni precedenti (Dec. 2009/578/CE per le strutture ricettive e Dec. 2009/564/CE per i campeggi): la notizia riguarda le 229 strutture certificate in Italia; il nostro Paese infatti è il secondo in Europa per numero di licenze Ecolabel UE attribuite a servizi di ricettività turistica, subito dopo la Francia.
Le strutture ricettive interessate a richiedere la concessione del marchio dovranno quindi rispettare i nuovi requisiti indicati nella Dec. 2017/175, così come tutte quelle strutture che intendono mantenere la propria certificazione Ecolabel UE: in questo secondo caso la certificazione rilasciata con le precedenti decisioni sarà valida fino al 25/09/2018.
La novità più evidente contenuta nuova Decisione è l’accorpamento in un unico documento delle diverse tipologie di strutture ricettive (hotel, b&b, agriturismi, affittacamere, ostelli e campeggi) assieme a una diminuzione del numero totale di criteri ambientali, che passano dai 90 della decisione 2009/578/CE e dai 97 della decisione 2009/564/CE ai 67 della decisione 2017/175/UE.
A ben vedere, tuttavia, la riduzione è solo apparente, in quanto molti criteri sono stati aggregati, pertanto nessun aspetto ambientale già trattato in passato è stato omesso anche nei nuovi documenti, che continuano a riferirsi a criteri obbligatori e facoltativi.
I “tagli” hanno interessato maggiormente i criteri facoltativi (circa 20 in meno), mentre i criteri obbligatori sono stati ridotti di poche unità. Tra le novità più interessanti è l’obbligo della struttura di seguire una procedura documentata per ottimizzare l’equilibrio tra la produzione di rifiuti da imballaggio e quella dei rifiuti alimentari del servizio di ristorazione, con l’obiettivo quindi di ridurre gli sprechi di cibo.
Resta vietato l’uso di monodose per gli alimenti non deperibili come caffè, zucchero, cacao in polvere, mentre nelle stanze sono ammesse le confezioni monodose di zucchero e caffè biologici o da commercio equo e solidale e le capsule di caffè se vengono restituite al produttore per essere riciclate. Particolarmente eclatante è la modifica del criterio sull’efficienza energetica dell’illuminazione: precedenti decisioni imponevano che almeno l’80% delle lampadine fosse a basso consumo; la nuova decisione invece obbliga a raggiungere questa percentuale solo dopo due anni dall’ottenimento della licenza Ecolabel, imponendo un ben più basso 40% di lampadine di classe A al momento della presentazione della domanda di certificazione.
Fonte: AcquistiVerdi.it