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Voucher lavoro accessorio: attenzione all’utilizzo improprio

Con il Jobs act (183/2014) cambiano anche le regole per i lavori occasionali, o accessori, in particolare per le prestazioni retribuite con i “voucher”, introdotti nel 2008 come strumento per l’emersione del lavoro nero e poi oggetto di continui “aggiustamenti normativi” che hanno avuto l’effetto di complicare il sistema scoraggiandone l’utilizzo. E’ la circolare Inps n. 149 del 12 agosto 2015 a fornire un quadro completo del sistema, nonché i più recenti chiarimenti operativi in materia.

Come si ricorderà, i voucher, o “buoni lavoro”, rappresentano un sistema di pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio, vale a dire le attività lavorative di natura meramente occasionale. La novità del “jobs act” (applicativo 81/2015) è l’innalzamento della soglia dei compensi netti a 7mila euro nell’anno solare (euro 9.333 lordi), in luogo dei precedenti 5.050 euro. E’ possibile utilizzare i buoni lavoro in tutti i settori di attività e per tutte le categorie di prestatori. Rimane, invece, immutato il limite di 2.000 euro per le prestazioni rese nei confronti del singolo committente imprenditore o professionista.

E resta comunque esclusa, sempre ai sensi dell’art. 48 dell’81/2015 (comma 6), l’applicabilità delle “prestazioni di lavoro accessorio nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi”. Attenzione quindi a non fare un utilizzo improprio dei voucher, il cui utilizzo, lo ripetiamo, è limitato alle prestazioni di natura genuinamente accessoria.

Rimane anche ferma la necessità che vi sia rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, senza intermediazione (lo aveva già chiarito il Ministero del Lavoro nel 2010, con la circ. 34). Impossibile dunque pensare a utilizzare i voucher in caso di appalti o somministrazioni, pena la trasformazione del rapporto in contratto subordinato a tempo indeterminato. Stessa cosa se si superano le soglie previste dalla legge (7mila euro Il pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio avviene attraverso “buoni lavoro” (o “voucher”) prepagati del valore nominale di 10 € (che corripone al valore minimo nominale di un’ora di prestazione), 20 € o 50 €. Acquistati dal datore di lavoro e versati al lavoratore al compimento della prestazione lavorativa, possono essere riscossi presso un qualunque ufficio postale esibendo un valido documento di riconoscimento.

Link Vademecum voucher Inps

Link circolare Inps 12 agosto 2015

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