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Visite mediche, nessun onere per il lavoratore

Attenzione alle modalità di svolgimento delle visite mediche per sorveglianza sanitaria: in nessun modo esse devono ricadere, né come onere economico, né in termini di tempo, in capo al lavoratore. Il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 14 del 25 ottobre, ha infatti precisato che i costi relativi agli accertamenti sanitari non possono comportare oneri economici per il lavoratore, compresi i costi connessi ad eventuali spostamenti che siano necessari. Inoltre il tempo impiegato nella procedura dev’essere considerato a tutti gli effetti orario di lavoro.

In particolare, l’Unione Sindacale di Base (USB) ha avanzato istanza di interpello in merito ai seguenti quesiti:

1) “su quale soggetto devono ricadere gli oneri economici inerenti il trasporto dei lavoratori, con mezzo privato o pubblico, nel percorso, quando non può essere coperto a piedi, dalla casa di cura indicata dal Medico Competente per espletare gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche previste dall’art. 41, comma 4, primo periodo, complementari alle visite mediche periodiche previste dalla normativa in oggetto, al luogo ove abitualmente svolgono la proprio attività lavorativa”;

2) “se il tempo impiegato dal lavoratore per spostarsi dalla casa di cura indicata dal medico competente … al luogo nel quale lo stesso lavoratore esplica abitualmente l’attività lavorativa deve essere considerato orario di lavoro”.

Ai quali quesiti il Ministero risponde:

“I costi relativi agli accertamenti sanitari non possono comportare oneri economici per il lavoratore (compresi i costi connessi con eventuali spostamenti che siano necessari) ed il tempo impiegato per sottoporsi alla sorveglianza sanitaria, compreso lo spostamento, deve essere considerato orario di lavoro.”

In un settore ad altissima intensità di manodopera come quello delle pulizie/ servizi integrati/ multiservizi, ciò assume un rilievo notevole, visto anche il fatto che spesso parliamo di imprese con centinaia o migliaia di lavoratori dislocati in cantieri anche molto distanti fra loro. Attenzione dunque a non mettere il personale nelle condizioni di doversi spostare a proprie spese (ad esempio con mezzi propri o pagando il biglietto dei mezzi pubblici), ed anche a sottrarre il tempo necessario dall’orario di lavoro, perché si rischia di andare fuorilegge.

Link Interpello 14

 

 

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