Come è noto lo Statuto dei lavoratori (legge 300/1970) pone dei precisi e rigorosi limiti all’installazione di apparecchi audiovisivi che comportino il “controllo” dell’operato dei dipendenti.
Lo Statuto dei lavoratori– Siamo all’art. 4, che recita testualmente: “Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilita’ di controllo a distanza dell’attivita’ dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti”.
L’intervento INL – Orbene, proprio l’INL è intervenuto sulla questione nei giorni scorsi, dedicando al complesso tema la nota n. 2572 del 14 aprile 2023, recante “Indicazioni operative per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi dei sistemi di videosorveglianza e degli strumenti dai quali deriva la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori, secondo l’articolo 4, co. 1, della legge 300/1970”.
La regola generale è il divieto – Nel frattempo, infatti, si sono avuti diversi provvedimenti, orientamenti e pareri del Garante per la privacy, che vengono puntualmente recepiti nella nota. Innanzitutto, come regola generale, l’ente ribadisce anzitutto il divieto assoluto di un controllo intenzionale a distanza dell’attività dei lavoratori e precisa che l’installazione del sistema deve necessariamente essere preceduta da un accordo sindacale. Solo in caso di mancato accordo (o mancata costituzione di Rsa/Rsu), è possibile formulare l’istanza autorizzativa all’Ispettorato; istanza che deve contenere espressamente la dichiarazione di assenza di Rsa/Rsu o la documentazione comprovante il mancato accordo.
Non bastano accordi individuali né norme di settore – Inoltre, e qui è forse una delle notazioni più interessanti, si sottolinea che in nessun caso il consenso individuale del lavoratore, ancorché informato, può supplire all’accordo sindacale o al provvedimento autorizzativo “restando in quest’ultimo caso l’installazione illegittima e penalmente sanzionata, in quanto la tutela penale è apprestata per la salvaguardia di interessi collettivi di cui le rappresentanze sindacali sono portatrici, in luogo dei lavoratori”. Ciò vale anche per le specifiche normative di settore che eventualmente si ponessero in contrasto con normative di rango primario, come appunto la Legge del 1970.
Il caso delle imprese “multilocalizzate” – Nella nota, piuttosto corposa ed esaustiva, vengono poi prese in esame varie fattispecie, alcune delle quali interessano molto da vicino il settore e le modalità di lavoro delle imprese di pulizie/ multiservizi/ servizi integrati. e le unità produttive sono ubicate nel territorio di competenza di una stessa sede territoriale dell’Ispettorato, il provvedimento autorizzativo potrà essere rilasciato da quest’ultima; mentre, in presenza di unità produttive ubicate in diverse province, può essere stipulato un unico accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale oppure (nel caso di mancato accordo o in assenza di Rsa/Rsu) si potrà presentare istanza di autorizzazione alle singole sedi territoriali dell’Inl o, in alternativa, alla sede centrale.
GPS e privacy, le condizioni– L’Ispettorato affronta poi, approfonditamente, le istanze di autorizzazione riferite ai sistemi di geolocalizzazione (GPS), ritenendo, sulla scorta del Garante, che l’installazione sia consentita solo ove il sistema: escluda il monitoraggio continuo del lavoratore; consenta la visualizzazione della posizione geografica da parte di soggetti autorizzati solo quando strettamente necessario rispetto alle legittime finalità perseguite (tra cui la sicurezza del lavoro e la tutela del patrimonio aziendale); consenta, di regola, la disattivazione del dispositivo durante le pause e al di fuori dell’orario di lavoro; effettui, di regola, i trattamenti mediante pseudonimizzazione dei dati personali (utilizzo di dati non direttamente identificativi); preveda la memorizzazione dei dati raccolti solo se necessario e con tempi di conservazione proporzionati rispetto alle finalità perseguite. Ove si tratti di sistemi installati su autovetture, non è necessario produrre all’Ispettorato l’elenco delle targhe dei veicoli.