Come si ricorderà, la Legge di stabilità per il 2015 (190/2014) ha introdotto, in via sperimentale, la possibilità per i dipendenti privati di chiedere la corresponsione di una quota del Tfr maturando direttamente in busta paga (QuIR). Successivamente il decreto attuativo Dpcm 20 febbraio 2015, n. 29, ha fissato il “Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di liquidazione del Tfr come parte integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018”. Con la circolare Inps 82/2015 del 23 aprile scorso siamo alle istruzioni operative, anche perché ormai ci siamo: infatti è proprio la busta paga di maggio a contenere le prime quote di Tfr richieste dai lavoratori ad aprile, e nei prossimi mesi il sistema entrerà a regime. Prima per le aziende che erogheranno direttamente la quota ai propri dipendenti, poi, con qualche passaggio in più (come vedremo) per le imprese con meno di 50 dipendenti che sceglieranno di accedere al credito bancario messo a disposizione ad hoc.
Con la circolare vengono dunque le istruzioni operative per la liquidazione della quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.) disposta dall’articolo unico, commi 26 e seguenti della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sulla base delle modalità di attuazione fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 20 febbraio 2015, n. 29. Il testo, che si allega, contiene indicazioni su: Soggetti destinatari; Requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso alla Qu.I.R.; Misura della Qu.I.R; Procedura di richiesta e liquidazione della Qu.I.R.; Liquidazione della Qu.I.R. attraverso l’accesso al finanziamento assistito da garanzia; Accesso al Finanziamento; Rimborso del finanziamento assistito da garanzia; Interruzione anticipata dell’erogazione del Finanziamento assistito da garanzia; Finanziamento del Fondo di garanzia ex art. 1, c. 32 legge 190/2014; Misure compensative; Modalità di esposizione dell’erogazione della Qu.I.R. in UniEmens; Intervento del Fondo di garanzia dei Finanziamenti concessi per la liquidazione della Qu.I.R; Condizioni; Domanda di intervento; Surroga dell’Istituto; Istruzioni contabili. Sono allegati: articolo 1, commi 26-34, legge 23 dicembre 2014, n. 190; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2015, n. 29; accordo-quadro per il finanziamento dei datori di lavoro con meno di 50 dipendenti che non intendono provvedere con risorse proprie all’anticipazione del TFR in busta paga secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi da 26 a 34, legge 23 dicembre 2014, n. 190; variazioni al piano dei conti.
Imprese con meno di 50 dipendenti. Il finanziamento c’è ma…
A proposito delle imprese con meno di 50 dipendenti che scelgono di accedere al credito bancario, negli ultimi giorni sono state oggetto di ulteriori chiarimenti. Precisiamo intanto che per loro sarà necessario un po’ di tempo in più per partire: infatti, sempre che non siano in corso Cigs o Cigd, procedure concorsuali, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani di risanamento (che comportano esclusione o stop immediato del finanziamento), dovranno innanzitutto rivolgersi a un istituto di credito aderente al circuito dell’accordo Lavoro-Abi del 20 marzo 2015, consegnando la documentazione richiesta tra cui una certificazione Inps (che ha 30 giorni per rilasciarla). Quindi dovranno informare l’Inps, che a propria volta comunicherà alla banca le quote da erogare. E così, posto che tutto fili liscio, se un lavoratore di un’impresa con meno di 50 dipendenti ha chiesto la QuIR in aprile, il datore si rivolgerà in maggio alla banca. A questo punto la palla passa all’Inps, che può rilasciare la certificazione entro un mese, e quindi si arriva a giugno. Prevediamo ora un altro mese abbondante per il calcolo dell’ammontare complessivo, che l’Inps comunicherà alla banca per farle sapere l’effettiva quota da erogare. Ipotizzando che l’erogazione arrivi in agosto, La QuIR di maggio andrà in busta in settembre (fonte: Sole 24 Ore 11 maggio 2015).
Va anche detto che, al termine del periodo sperimentale è fissata una scadenza (30 ottobre 2018) entro la quale i datori finanziati dovranno restituire alle banche tutta la somma concessa con gli interessi. Ma che cosa succede se, prima del 2018, un dipendente cessi il rapporto di lavoro? In questo caso il datore ha l’obbligo di rimborsare alla banca la quota di Quir relativa al lavoratore, maggiorata naturalmente degli interessi.
Insomma, la possibilità d finanziamento c’è, ma a nostro parere va sfruttata con cautela, solo se si è sicuri di fare fronte sia alla maxirestituzione (con interessi) dell’ottobre 2018, sia al caso di cessazione in itinere del rapporto di lavoro, con conseguente obbligo di rimborso immediato. Il consiglio, quindi, è di valutare la situazione con la dovuta attenzione.