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“Super green pass” confermato per gli over 50

L’emergenza passa (il 31 marzo), il “green pass” resta. E almeno fino al 15 giugno sarà requisito indispensabile, in versione rafforzata -o “super”-, per l’accesso al lavoro degli over 50, mentre per gli altri basterà la versione “base”. Ricordiamo infatti che la versione “rafforzata” del “green pass”, che può essere ottenuta soltanto al seguito di completamento del ciclo vaccinale o guarigione dal Covid (e non con semplice tampone antigenico o molecolare), è prevista per l’accesso sul luogo di lavoro a tutti i lavoratori di età superiore a 50 anni. Le esenzioni scattano solo in caso di pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni documentate, accertate dal medico secondo i criteri del Ministero della Salute.

Quanto basta per tenere alta l’attenzione dei datori di lavoro, chiamati a gestire ancora per diversi mesi le non semplici procedure burocratiche legate alla certificazione verde. Con qualche rischio e adempimento doveroso, soprattutto sul versante della riservatezza, delle deleghe e della formazione del personale individuato per i controlli. Ma andiamo con ordine, e partiamo dall’ultima delle numerose fonti normative in materia, in particolare il DL 1 del 7 gennaio 2022, ora in corso di conversione in legge.

La prima incombenza riguarda l’aggiornamento dell’informativa sul trattamento dei dati personali e il registro dei trattamenti (in questo caso è necessario consultare il Dpo, o Rpd). Occorre poi formare adeguatamente i dipendenti delegati per i controlli, mettendone nero su bianco i precisi compiti e facendo firmare apposita delega, previa illustrazione puntuale della medesima.

I lavoratori soggetti all’obbligo che comunicano di non essere in possesso della certificazione o che risultano privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto fino alla presentazione della predetta certificazione e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa  o  differita, il datore di lavoro adibisce i dipendenti a  mansioni  anche  diverse,  senza   decurtazione   della retribuzione. Per i giorni di assenza ingiustificata, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento. Fino al 15 giugno 2022 le imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, potranno sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi rinnovabili fino al termine predetto.

Occhio anche alle sanzioni amministrative: per il lavoratore si va da 600 a 1.500 euro, raddoppiata in caso di recidiva; ai datori di lavoro che non svolgono le dovute verifiche, da 400 a 1.000 euro, raddoppiata in caso di recidiva. In caso di violazione dell’obbligo vaccinale di over 50 è prevista, dal Ministero della Salute per tramite dell’Agenzia Entrate, l’irrogazione di una sanzione di 100 euro.

DL 1/22

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