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Subappalto tra liberalizzazione e nuovi obblighi

Le novità sul subappalto introdotte dal Dl 77/21 -cd. “Semplificazioni -bis”- convertito con modificazioni dalla legge 108 del 29/7/2021 (che hanno modificato in modo rilevante il Dlgs 50/16) muove in diverse direzioni, sulla scorta degli orientamenti di diritto comunitario. Nel dettaglio, l’articolo 49 del 77/21 interviene specificatamente sull’art.  ha introdotto notevoli modifiche all’articolo 105 del Codice dei contratti: la novità principale è che sono stati eliminati, ponendo fine a un’annosa diatriba che vedeva contrapposto il diritto nazionale e quello europeo, i limiti quantitativi al subappalto. Un cambio di passo notevole rispetto alla normativa precedente, in cui si prevedeva che l’affidatario praticasse gli stessi prezzi unitari, limitando le possibilità di ribasso al 20%. Un orientamento, come è noto, ritenuto illegittimo dalla Corte di Giustizia UE.

Gli obblighi del subappaltatore

A questa “liberalizzazione” corrisponde tuttavia un meccanismo che impegna il subappaltatore a: garantire i medesimi standard qualitativi e prestazionali presenti nel contratto principale (contratto di appalto); applicare il medesimo Ccnl quando l’attività di subappalto coincida con quella principale del contratto, riconoscendo ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.

Permane la responsabilità in solido

Per parte sua, l’appaltatore, stante l’art. 105 c. 14, è tenuto a corrispondere al subappaltatore i costi di sicurezza e manodopera sostenuti per l’esecuzione del contratto senza alcun ribasso (condizione verificata dalla stazione appaltante).  Resta la responsabilità in solido: come disposto al comma 14 dell’articolo 105 del Codice, l’affidatario  è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti degli obblighi di sicurezza. Inoltre permane in capo al contraente principale e al subappaltatore la responsabilità solidale nei confronti dell’appaltante in relazione alle prestazioni in subappalto. Non da ultimo l’aggiudicatario (art. 105 c.7 dlgs 50/16)  è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi.

La nota Inl e le tutele per i dipendenti

Per ciò che concerne le tutele dei lavoratori, molto chiaro è stato l’intervento dell’Inl, Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota 1507 del 6 ottobre 2021: “Il subappaltatore -ricorda l’Ispettorato- per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale”. In sostanza, individuato il Ccnl del contraente principale, sta ai subappaltatori garantire condizioni non peggiorative.

Non facile il raffronto fra i Ccnl

Una tutela per i lavoratori, anche se non è semplice, all’atto pratico, effettuare un esame comparativo fra contratti collettivi spesso importanti e pensati in modo anche molto differente l’uno dall’altro. Giusto a titolo di esempio, istituti come orario di lavoro, flessibilità, malattia, comporto, preavviso, periodi di prova, assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, aspettativa, apprendistato, sistema disciplinare, ma anche ferie, scatti, welfare, maternità e congedi parentali, tfr, maggiorazioni ed eventuali incentivi sono solo alcuni degli elementi da prendere in considerazione nel raffronto.

Testo DL 77 coordinato con legge di conversione

Nota Inl 6 ottobre 21

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