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Subappalto, maggiore libertà dal nuovo Codice

Come ormai sappiamo bene, il nuovo Codice dei contratti pubblici (dlgs 36/23) ha rimosso il divieto del subappalto a cascata, anche in deroga ai limiti previsti in materia di subappalto dall’articolo 119. Una domanda che si sente spesso nel settore delle pulizie/ multiservizi/ servizi integrati riguarda i casi di “subappalto di subappalto” nei cosiddetti “ppp”, ossia i partenariati pubblico-privato.  Nei casi in cui l’investitore istituzionale abbia subappaltato integralmente le prestazioni, e queste siano state “subappaltate” a cascata, dove si ferma la responsabilità in solido? Senza dubbio, come confermato dall’art. 119 del Codice (che regola appunto la disciplina del subappalto), il primo subappaltatore e il contraente principale restano solidalmente responsabili verso l’ente concedente.

Lo stesso tuttavia non può dirsi per i gradi inferiori della catena: infatti nel nuovo Codice manca una disposizione che gravi il subappaltatore di rispettare le previsioni del Codice stesso nell’ambito dei contratti stipulati con i propri subappaltatori. Un “vuoto normativo” (si può discutere se voluto o frutto di… “distrazione”) che porta a ritenere che il subappaltatore del subappaltatore non sia più vincolato solidalmente nei confronti dell’ente concedente.

Dunque una conclusione plausibile, e normativamente sostenibile, potrebbe essere la seguente: alla luce di quanto disposto (o non espressamente normato) dal nuovo Codice, gli investitori istituzionali che abbiano deciso di subappaltare interamente le prestazione oggetto del contratto di partenariato pubblico privato non risultano vincolati al rispetto del nuovo Codice lungo la catena del subappalto a cascata, salvo l’unico obbligo di indicare in fase di gara il nominativo del primo subappaltatore per consentire all’ente le opportune verifiche sui requisiti necessari per partecipare alla gara. 

Link dlgs 36/23 GU

 

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