Cambio d’appalto e clausola sociale: un binomio all’ordine del giorno nel settore delle pulizie/ multiservizi/ servizi integrati, dove vige lo “storico” art. 4 che prevede, tra l’altro, che l’impresa subentrante assumerà in qualità di dipendenti i lavoratori trasferiti dall’impresa cessante.
D’accordo. E’ pacifico che la regola valga per gli appaltatori. Ma in caso di subappalto che succede? Si applica ugualmente. Proprio su questo tema è recentemente intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, che con Ordinanza n. 30803 del 6 novembre scorso ha affrontato il caso di un gruppo di operatori di un’impresa di pulizie che, a seguito del cambio di appalto intervenuto presso il sito ove gli stessi erano impiegati, hanno ricorso giudizialmente al fine di sentir dichiarato il loro diritto all’assunzione alle dipendenze delle imprese subentranti appartenenti a un Rti.
Domanda respinta in primo grado ma poi accolta dai giudici d’appello, con controparte resistente. Si arriva dunque al cospetto degli Ermellini, i quali, a conferma del precedente pronunciamento, hanno ribadito che la clausola sociale stabilita dalla contrattazione collettiva (si parla in questo caso del Ccnl “Coop sociali”, art. 37) a garanzia dell’occupazione dei lavoratori dipendenti di società appaltatrice o anche subappaltatrice trova piena operatività in ipotesi di cambio appalto senza mutamenti nell’organizzazione del lavoro.
Non risulta dirimente la conoscenza soggettiva della situazione occupazionale da parte dell’impresa subentrante e neppure la volontà di tale azienda di assumere o meno i dipendenti dell’impresa uscente. Sovrano, in questo caso, è il diritto all’assunzione, che opera anche in difetto di corretta trasmissione della documentazione da parte delle società precedentemente titolari dell’appalto.
E arriviamo alla seconda questione: infatti, per accogliere la domanda, i giudici d’Appello fondavano la decisione su un contratto di subappalto che non era stato depositato in primo grado, e che veniva invece da lei ammesso in secondo grado utilizzando i propri poteri di integrazione del materiale probatorio.
Iter corretto secondo i giudici di legittimità, stando ai quali l’utilizzo da parte della Corte territoriale di poteri istruttori integrativi è coerente con i principi che governano il processo del lavoro. Anche in questo caso, dunque, prevale un orientamento “sostanzialistico” secondo cui la prova della sussistenza del rapporto di subappalto, seppure non presentata ritualmente dalle parti, può essere acquisita d’ufficio dal giudice. Infatti “Spettano al giudice di merito -si legge in Ordinanza- la selezione e valutazione delle prove a base della decisione e l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento”.