HomeNewsletterSplit payment, ecco le istruzione per i fornitori della P.A

Split payment, ecco le istruzione per i fornitori della P.A

La legge di Stabilità per il 2015 (190/2014, art. 1, comma 629 lettera b) ha fissato, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno in corso, le nuove modalità per il versamento dell’Iva in relazione alle forniture nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza: è quello che si chiama “split payment”, un meccanismo che prevede, in sostanza, che sia la Pa stessa a versare l’Iva all’erario in luogo del fornitore: un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di Iva.

A questo proposito, il 23 gennaio scorso il MEF ha emesso un Decreto attuativo pubblicato il 3 febbraio sulla Gazzetta Ufficiale n.27 che stabilisce “Modalità e termini per il versamento dell’Iva da parte delle pubbliche amministrazioni”. Il Decreto è uscito accompagnato da un’esaustiva relazione, e contiene anche le norme di comportamento per i fornitori. Ma esaminiamone il contenuto, articolo per articolo.


Il Decreto attuativo

Ambito di applicazione – Per quanto concerne l’ambito oggettivo di applicazione della disposizione, l’articolo 1 del decreto, rinviando a quanto stabilito dall’articolo 17-ter del d.P.R. n. 633/1972 (decreto Iva), chiarisce che il regime della scissione dei pagamenti va applicato dalle amministrazioni e dagli enti pubblici già destinatari delle norme in materia di Iva a esigibilità differita di cui all’articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del d.P.R. n. 633/1972 (elencati sopra).

Dicitura “scissione dei pagamenti”- In merito agli obblighi nascenti in capo ai soggetti passivi fornitori, l’articolo 2 del decreto stabilisce che i medesimi devono emettere regolarmente la fattura con le indicazioni prescritte dall’articolo 21 del d.P.R. n. 633/1972 apponendo l’annotazione “scissione dei pagamenti” sulla medesima. Inoltre, gli stessi fornitori devono registrare la fattura nei termini indicati dagli articoli 23 e 24 dello stesso decreto ma non devono computare come IVA a debito l’imposta indicata nella medesima, la quale, quindi non parteciperà alla liquidazione periodica (a seconda dei casi, mensile o trimestrale). Tale imposta, infatti, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, deve essere versata dall’amministrazione acquirente sulla base dell’esigibilità dell’imposta stessa.

Imposta esigibile all’atto del pagamento- Al riguardo, nell’articolo 3 si dispone preliminarmente che, per le operazioni soggette al regime di scissione dei pagamenti, l’imposta diviene esigibile al momento del pagamento della fattura. Tuttavia, a fini di semplificazione, nel comma 2 di detto articolo si consente all’amministrazione acquirente di optare un’esigibilità anticipata al momento della ricezione della fattura. Infine, in considerazione dell’alternatività delle disposizioni in attuazione con quella contenuta nell’articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del d.P.R. n. 633/1972, al comma 3 dell’articolo 3 si chiarisce che, nella vigenza del meccanismo della scissione dei pagamenti, il regime dell’Iva a esigibilità differita non torna più applicabile.

Modalità operative – L’articolo 4 del decreto disciplina le modalità che devono essere seguite per il versamento dell’Iva da parte della pubblica amministrazione acquirente; in questo contesto viene stabilito che il versamento possa essere effettuato, a scelta della medesima, come segue: a) con un distinto versamento dell’Iva dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile; b) in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell’Iva dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno; c) entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell’Iva dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente; Il versamento deve essere effettuato, senza possibilità di compensazione orizzontale e utilizzando un apposito codice tributo, con le seguenti modalità: a) per le amministrazioni titolari di conti presso la Banca d’Italia, tramite modello “F24 Enti pubblici” approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013; b) per le amministrazioni, diverse da quelle di cui alla lettera a), autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane, mediante versamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; c) per le amministrazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), direttamente all’entrata del bilancio dello Stato con imputazione ad un articolo di nuova istituzione del capitolo 1203.
Inoltre, l’articolo 5 del decreto prevede che le pubbliche amministrazioni che rivestono la qualità di soggetto passivo e che hanno effettuato acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, devono versare la relativa imposta facendo partecipare la medesima alla liquidazione periodica del mese o del trimestre in cui si verifica l’esigibilità della medesima, previa registrazione della fattura nel registro di cui agli articoli 23 o 24 del d.P.R. n. 633/1972 entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente.

Monitoraggi e controlli- All’articolo 6 del decreto sono contenute alcune disposizioni in materia di monitoraggio dei versamenti e di controlli; in particolare, i versamenti sono monitorati dall’Agenzia delle entrate, la quale, previa intesa con la Ragioneria generale dello Stato, acquisisce ed elabora le informazioni dei versamenti effettuati nonché le informazioni contenute nelle fatture elettroniche trasmesse ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 27 dicembre 2007, n. 244.  Altresì, il comma 2 dell’articolo 6 prevede che, in caso di verifiche, controlli o ispezioni, le pubbliche amministrazioni mettono a disposizione dell’Amministrazione finanziaria, eventualmente in formato elettronico, la documentazione utile per verificare la corrispondenza tra l’importo dell’Iva dovuta e di quella versata per ciascun mese di riferimento. Da ultimo il comma 3 prevede che gli organi interni di revisione e di controllo vigilino, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali sulla corretta esecuzione dei versamenti dell’imposta da parte delle pubbliche amministrazioni.

All’articolo 7, poi, si precisa che resta fermo quanto previsto dalle disposizioni generali in materia di imposta sul valore aggiunto per le operazioni, effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per le quali queste ultime sono debitrici dell’imposta. A titolo meramente esemplificativo, si possono citare le seguenti ipotesi: – pubblica amministrazione che acquista nell’esercizio d’impresa beni o servizi da un soggetto non stabilito nel territorio dello Stato; si applica in tal caso il meccanismo dell’inversione contabile generalizzata di cui all’articolo 17, secondo comma, del d.P.R. n. 633/1972; – pubblica amministrazione che acquista nell’esercizio d’impresa rottami di ferro; si applica in tal caso il meccanismo dell’inversione contabile interna di cui all’articolo 74, settimo comma, del d.P.R. n. 633/1972; – pubblica amministrazione non soggetto passivo, identificato agli effetti dell’IVA, che effettua acquisti intracomunitari di beni oltre la soglia di euro 10.000 annui; le fatture sono da registrarsi ai sensi dell’articolo 47, comma 3, del d.l. n. 331/1993 e la relativa Iva va versata ai sensi dell’articolo 49 dello stesso decreto.

Con l’articolo 8 si dà attuazione a quanto prescritto dall’articolo 1, comma 630, della legge di stabilità includendo i soggetti passivi che effettuano le operazioni di cui all’articolo 17-ter del d.P.R. n. 633/1972 fra le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi dell’IVA sono eseguiti in via prioritaria. In questo contesto, si stabilisce che i rimborsi sono erogati in via prioritaria entro il limite dell’ammontare complessivo dell’imposta applicata alle operazioni effettuate nel periodo in cui è venuto ad esistenza il credito Iva.

Infine, all’articolo 9 si prevede il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifica successivamente alla stessa data. Tuttavia, fino all’adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo contabile delle amministrazioni centrali dello Stato, e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2015, viene previsto che le amministrazioni individuate nell’articolo 1 del presente decreto accantonino le somme occorrenti per il successivo versamento dell’imposta; detto versamento deve comunque avvenire entro il 16 aprile 2015.

 

La circolare dell’Agenzia delle Entrate

Attenzione, dunque, a fare bene i conti, ma solo d’ora in avanti: infatti il 9 febbraio l’Agenzia delle Entrate ha diramato l’importante circolare 1/E, contenente ulteriori precisazioni ma soprattutto i riferimenti alle sanzioni in caso di errori. Dice “Si precisa, in considerazione dell’incertezza in materia e della circostanza che la disciplina recata dall’art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972 ha esplicato comunque la sua efficacia già in relazione alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio, nonché in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, che possono essere fatti salvi i comportamenti finora adottati dai contribuenti, ai quali, pertanto, non dovranno essere applicate sanzioni per le violazioni – relative alle modalità di versamento dell’IVA afferente alle operazioni in discorso – eventualmente commesse anteriormente all’emanazione del presente documento di prassi. Ne deriva che ove le pubbliche amministrazioni, dopo il 1° gennaio 2015, abbiano corrisposto al fornitore l’IVA ad esse addebitata in relazione ad operazioni fatturate a partire dalla medesima data e, a sua volta, il fornitore abbia computato in sede di liquidazione, secondo le modalità ordinarie, l’imposta incassata dalle pubbliche amministrazioni, non occorrerà effettuare alcuna variazione. Diversamente, ove il fornitore abbia erroneamente emesso fattura con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, lo stesso dovrà correggere il proprio operato ed esercitare la rivalsa nei modi ordinari”. Nessuna sanzione, dunque, è prevista per eventuali imprecisioni commesse prima delle istruzioni sulle nuove modalità Iva, e cioè, appunto, per i versamenti prima del 9 febbraio, purché l’Iva relativa venga corrisposta all’Erario. Per gli errori commessi successivamente (fatturazione omessa o irregolare), è prevista una sanzione dal 100 al 200% dell’imposta, con un minimo di 516 euro.

Molto importanti, nella circolare dell’Agenzia delle Entrate, sono anche le precisazioni in merito a quali soggetti pubblici debbano ritenersi inclusi o esclusi dal meccanismo. Seguendo la lettera del testo, “deve ritenersi che la disciplina non possa trovare applicazione per le operazioni effettuate nei confronti, ad esempio, degli enti previdenziali privati o privatizzati, essendo la natura pubblica un requisito imprescindibile per l’applicazione della norma in commento, né delle aziende speciali (ivi incluse quelle delle CCIAA) e della generalità degli enti pubblici economici, che operano con un’organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi, ancorché nell’interesse della collettività. Devono, inoltre, ritenersi esclusi dalla platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti: gli Ordini professionali, gli Enti ed istituti di ricerca, le Agenzie fiscali, le Autorità amministrative indipendenti (quale, ad esempio, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM), 7 le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), gli Automobile club provinciali, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), l’Agenzia per L’Italia Digitale (AgID), l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l’Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO). Si tratta, infatti, in tali casi, di enti pubblici non economici, autonomi rispetto alla struttura statale, che perseguono fini propri, ancorché di interesse generale”. Segue poi l’indice delle Pubbliche amministrazioni.

 

Link al Decreto

Link alla Relazione

Link alla Circolare 1/E del 9 Febbraio dell’Agenzia delle Entrate

 

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