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Spazzamento meccanizzato in aree private

Importanti precisazioni sull’attività di spazzamento meccanizzato di aree private e trasporto dei rifiuti così prodotti arrivano dalla Circolare n. 2 del 13 febbraio 2020 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, recante “Chiarimenti sull’attività di spazzamento meccanizzato di aree private e successivo trasporto del rifiuto derivante dalla stessa”.

L’Albo, in particolare, rispondendo ad alcune richieste di imprese e sezioni regionali, ha chiarito che non sussiste l’obbligo di iscrizione all’Albo per la specifica attività di spazzamento meccanizzato di aree private.

Per quanto riguarda il trasporto dei rifiuti derivanti dall’attività in oggetto, si specifica che qualora l’impresa che ha effettuato lo spazzamento si configuri come “produttore iniziale” del rifiuto e intenda trasportare il rifiuto stesso, dovrà iscriversi all’Albo nella categoria 2/bis.

Per identificare il rifiuto in questione potrà essere utilizzato il codice 20 03 03.

Ricordiamo che la categoria 2/bis dell’Albo Gestori Ambientali comprende i seguenti soggetti:

  • produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti;
  • produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti.

L’iscrizione è inquadrata dal nuovo Regolamento dell’Albo Gestori Ambientali all’articolo 8, comma 1b del D.M. n.120/2014.

Per “produttore iniziale” si intende l’impresa/ente la cui attività ha prodotto il rifiuto, escludendo i cosiddetti “nuovi produttori”, cioè i soggetti produttori di rifiuti a seguito di operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che modificano la natura o la composizione di detti rifiuti.

È necessario che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa produttrice dei rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art.183, c.8). Tale trasporto deve quindi costituire una delle attività ordinarie da cui le imprese traggono un reddito o un altro vantaggio economico.

Per l’iscrizione alla Categoria 2/bis è necessario solamente disporre dei requisiti soggettivi comuni per tutte le categorie. Non è necessario dimostrare i requisiti di idoneità tecnica relativi a veicoli e personale né il requisito di capacità finanziaria. Le imprese dedite alle attività di trasporto dei propri rifiuti, inoltre, non sono tenute a nominare un Responsabile Tecnico e prestare le garanzie finanziarie. L’iscrizione all’Albo avviene sulla base di apposita comunicazione da presentare alla Sezione regionale o provinciale competente.

Link Circolare

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