Lo scorso 3 ottobre 2017 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha diramato ai propri Uffici territoriali chiarimenti inerenti l’omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a un rischio specifico. In particolare, con la lettera circolare n. 3/2017, l’INL illustra le tre ipotesi cui ricondurre i comportamenti omissivi dell’obbligo per ognuna delle quali sono previste specifiche sanzioni penali ed amministrative.
L’Ispettorato precisa che la sanzione da applicare, in caso di omessa sorveglianza sanitaria, è riconducibile alla violazione degli obblighi previsti dall’articolo 18 del D. Lgs. n. 81/2008, in particolare:
- art. 18 comma 1 lettera c): nei casi in cui si debba valutare lo stato di salute del lavoratore, al fine dell’affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell’ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (es. lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei, ecc.);
- art 18 comma 1 lettera g): in tutti i casi in cui la normativa vigente prevede l’obbligo della sorveglianza sanitaria;
- art. 18 comma 1 lettera b): nei casi in cui nei confronti del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria (pur essendo stato sottoposto a visita, esami clinici e biologici e indagini diagnostiche), non sia stato ancora espresso il giudizio di idoneità ed in sede ispettiva si riscontri che lo stesso sia adibito a quella specifica mansione; in questo caso risulta evidente il difetto di vigilanza del datore di lavoro o del dirigente.
L’Ispettorato ricorda, inoltre, che, qualora l’omessa sorveglianza sanitaria sia riscontrata in settori diversi dall’edilizia, gli ispettori del lavoro devono comunicare la notizia di reato all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 347 del c.p.p..
Link lettera circ. 3 ottobre 17