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Somministrazione fraudolenta, arrivano i controlli

Scattano i controlli su somministrazione fraudolenta e affini, ri-penalizzate dal decreto legge 19/24. A prevederli, fornendo le necessarie indicazioni operative ai soggetti preposti, (Inps, Inail, Carabinieri, Guardia di Finanza e Ispettorati territoriali), è la circolare Ispettorato nazionale lavoro n. 1091 del 18 giugno. 

Le novità del DL 19

L’art. 29, comma 4, del D.L. n. 19/2024 (conv. da L. n. 56/2024) -si legge nel testo- ha introdotto importanti modifiche all’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003, che disciplina il regime sanzionatorio in materia di somministrazione, appalto e distacco illeciti. Al riguardo, si forniscono le prime indicazioni sulla corretta applicazione delle nuove disposizioni.

Le ammende

Nella fattispecie la circolare, che prevede un allegato ed è stata seguita il giorno 24 da ulteriori precisazioni, tratta una serie di temi molto rilevanti: si parte con l’esatto calcolo dell’importo delle ammende, con la specifica che l’art. 29, comma 4, del D.L. n. 19/2024 ha ripristinato il rilievo penale delle fattispecie sanzionate dall’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003, precedentemente depenalizzate dall’art. 1 del D.Lgs. n. 8/2016, introducendo la pena – alternativa o congiunta – dell’arresto o dell’ammenda.

Gli aggravi sanzionatori

Si specificano anche gli aggravi sanzionatori da applicare in fase di contestazione delle violazioni. Si precisa fra l’altro quanto segue: la quantificazione finale della sanzione dovrà tenere conto di quanto stabilito dal nuovo comma 5-quinquies dell’art. 18 cit., così come riscritto in sede di conversione dalla L. n. 56/2024. Secondo tale disposizione, l’importo delle pene pecuniarie proporzionali previste da tale articolo, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.

Dalla recidiva allo sfruttamento minorile

Si passa poi all’analisi del regime della recidiva, un tema che richiede un particolare approfondimento in ragione di una parziale sovrapposizione di diverse disposizioni normative, nonché alle aggravanti per lo sfruttamento dei minori. Si specifica per esempio, come più volte ricordato anche in questa sede, che le circostanze aggravanti, non modificate dal D.L. n. 19/2024, prevedono espressamente che, se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell’arresto fino a diciotto mesi e l’ammenda è aumentata fino al sestuplo. Si tratta di tematiche molto attuali, visti anche i recenti drammatici fatti di cronaca.

La nota 1133 del 24 giugno

Nel frattempo, poi, sono uscite il 24 giugno ulteriori indicazioni sul “regime intertemporale”. Sono contenute nella nota 1133 del medesimo ente. Un aspetto interessante riguarda la caratterizzazione “permanente” del reato di somministrazione illecita: dottrina e giurisprudenza -si precisa- concordano nel ritenere la somministrazione illecita un reato permanente, atteso che la condotta risulta caratterizzata da un intento elusivo di norme contrattuali o imperative che trova ragione d’essere in una apprezzabile continuità dell’azione antigiuridica.

I limiti temporali

La natura permanente dell’illecito comporta che il momento di consumazione del reato si realizza con la cessazione della condotta, la quale assume rilevanza sia ai fini della individuazione della norma applicabile, sia ai fini della decorrenza del termine di prescrizione. Tanto premesso, le condotte iniziate prima del 2 marzo 2024 e proseguite dopo tale data avranno un rilievo esclusivamente penale e saranno, pertanto, soggette alle nuove pene stabilite dal nuovo art. 18, D.Lgs. n. 276/2003.

A vincere è la concorrenza leale

Posto ciò va altresì chiarito che, ai fini del calcolo degli importi sanzionatori di carattere proporzionale, occorrerà tener conto anche del periodo antecedente al 2 marzo 2024. Si tratta di importanti strette a tutto vantaggio della genuinità degli appalti, della competitività delle imprese in regola, dell’emersione del settore e della concorrenza leale, trasparente e corretta.

Link Circ. INL 1091 18 giugno 24

Link nota 24 giugno e allegato alla 1091

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