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Sicurezza sul lavoro

Attenzione ai protocolli sicurezza: la fine della pandemia, soprattutto in determinati contesti ad elevato rischio, non deve far abbassare la guardia in tema di protocolli di sicurezza aziendali. Il perché è presto spiegato.

Il punto è che, pur venendo progressivamente meno le indicazioni e le misure stringenti che hanno caratterizzato questi anni di pandemia, i Protocolli di sicurezza -anche se formalmente scaduti- esistono ancora, e forniscono ai datori preziose indicazioni da leggere in “combinato disposto” con la disciplina civilistica.

E’ il caso dell’ultimo protocollo siglato fra le parti sociali il 30 giugno 2022 (avente a titolo “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-Covid19 negli ambienti di lavoro”), scaduto il 31 ottobre 2022. Ebbene, seppure tale protocollo sia formalmente scaduto e dunque non più strettamente vincolante, occorre leggere la situazione alla luce di quanto previsto dal noto articolo 2087 del Codice Civile, valido per tutti i datori di lavoro pubblici e privati. Che così recita:

“L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza  e  la tecnica,  sono  necessarie  a  tutelare  l’integrità  fisica  e   la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

Ora, tra le misure e le indicazioni da rispettare non si può certo ignorare la presenza di protocolli condivisi, che pertanto sono in qualche modo “ripescati” per effetto di normativa di rango superiore. In altre parole, un datore di lavoro responsabile e in linea con i propri doveri di legge non può certo permettersi di ignorare i contenuti delle Linee guida e dei protocolli che hanno rappresentato un efficace strumento operativo nei mesi della pandemia.

Attenzione, dunque, a non “rilassarsi” eccessivamente, a mantenere ambienti costantemente igienizzati e salubri, ad effettuare operazioni di pulizia costante e a tenere alta l’asticella dell’attenzione, dimostrando di aver recepito la dura lezione della pandemia e mettendosi al riparo da eventuali contenziosi.

Link codice civile art. 2087

Link Protocollo 30/6/22

Link L. 40/20 (conv. in legge DL 23/20)

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