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Sgravi contributivi: attenzione a non perderli

Rappresentatività: niente bonus per  le imprese artigiane che non rispettano integralmente i Ccnl firmati dalle associazioni comparativamente maggiormente rappresentative. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 6428 del 15 marzo 2018. Non c’è invece l’obbligo di restituire i contributi ridotti per gli apprendisti.

Torniamo, ancora una volta, sull’importanza di applicare i Ccnl siglati dalle associazioni comparativamente maggiormente rappresentative. Infatti la Cassazione, con sentenza n. 6428/2018, del 15 marzo scorso, ha stabilito che le imprese artigiane che non rispettano i Contratti collettivi siglati dalla associazioni comparativamente maggiormente rappresentative perdono il diritto a usufruire degli sgravi contributivi e fiscali. Non sono tenute a restituire la minore contribuzione previdenziale pagata per gli apprendisti.

Infatti, si legge nella sentenza, “il trattamento contributivo per qualsiasi forma di apprendistato, quanto alla fonte edittale dell’aliquota contributiva dovuta, si è dunque sempre differenziato – all’interno del sistema generale di regolamentazione del finanziamento della previdenza sociale- da quello stabilito per la generalità dei lavoratori dipendenti con ciò inevitabilmente connotandosi per un indubbio vantaggio economico, strettamente legato alla peculiare tipologia lavorativa”.

Ma al di là della questione dell’apprendistato, la sentenza è per noi particolarmente interessante perché torna a porre l’accento sulla questione della rappresentatività, sottolineando che “l’art. 10 della l. n. 30 del 2003, sostituendo l’articolo 3 del decreto legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, ha subordinato il riconoscimento di “benefici normativi e contributivi ” previsti per le imprese artigiane, commerciali e del turismo rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, all’integrale rispetto degli accordi e contratti citati, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

sentenza 06428_2018

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