Il Ministero dell’Interno, con circolare n. 15350 del 14 aprile c.a., fornisce indicazioni in merito all’applicazione su tutto il territorio nazionale, a far data dal 14 aprile e fino al 3 maggio 2020, di misure urgenti di contenimento del contagio, sia di carattere generale sia finalizzate allo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali secondo quanto stabilito dal DPCM del 10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, e pubblicato in GU Serie Generale 97 dell’11/4/2020.
Come è noto tale decreto, nel confermare l’attuale regime di sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ad esclusione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, inserisce, nel novero delle attività consentite, il commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria, il commercio al dettaglio di libri, nonché il commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati. Il provvedimento ribadisce l’obbligo di assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto di beni.
Ma l’aspetto più interessante per il settore delle pulizie/multiservizi/servizi integrati è che è stato introdotto un ulteriore, nuovo specifico obbligo di preventiva comunicazione al Prefetto, anche con riferimento alle attività sospese, per i casi in cui si richieda l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservativa e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione (art. 2 comma 12 del DPCM). Ciò significa che è e resta possibile l’accesso ai locali delle attività, anche se sospese, da parte del personale delle imprese di pulizia/ multiservizi/ servizi integrati.
Il decreto recita infatti testualmente: “Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione”.
Link Circolare 14 aprile 2020-19