Da qualche tempo a questa parte, a causa dell’emergenza Covid, delle norme e documenti governativi e dei protocolli di contenimento del contagio, la parola “sanificazione” è sulla bocca di tutti, addetti ai lavori e no, e molto spesso viene usata, a sproposito, come sinonimo di semplice pulizia.
Per le imprese di pulizia/ multiservizi/ servizi integrati, però, la questione è ben più complicata di quanto appare, e ha risvolti fiscali e tributari da non sottovalutare che possono rendere difficoltosa e poco lineare la fatturazione. Per vederci più chiaro occorre partire dal Regolamento Ministeriale 274 del 7 luglio 1997, art. 1. Tale norma, che discende direttamente dalla legge 82/94, di cui è attuativo, distingue con precisione le due tipologie di attività.
In particolare, si legge: sono attività di pulizia (lettera a) quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza; sono attività di sanificazione (lettera e) quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore.
Un distinguo che non è semplice nominalismo: infatti, mentre alle attività di sanificazione si applica l’ordinario regime Iva del 22%, per la pulizia è d’obbligo l’inversione contabile, o reverse charge. A ciò si deve aggiungere che le operazioni di pulizia sono propedeutiche a quelle di sanificazione, di cui costituiscono un presupposto prodromico: infatti per sanificazione si intende la combinazione di pulizia e disinfezione.
Questo significa che, in caso di appalti complessi, in cui sono presenti entrambe le attività, occorre “spacchettare” il servizio per distinguere i diversi regimi a cui è assoggettato. Lo scenario si complica ulteriormente se si considera il decreto 34/2020 (cd. decreto rilancio), che all’art. 25 prevede il credito d’imposta del 60% per le operazioni di sanificazione. Se poi la committenza è pubblica può entrare in scena anche lo split payment, previsto ad oggi fino al 30 giugno prossimo.
Ecco perché, per evitare contenziosi fiscali o altre brutte sorprese, è fondamentale distinguere con precisione sia le tipologie di servizio, sia l’effettivo impatto dei vari servizi nell’ambito degli appalti complessi, sia il tipo di committente.