Come ben sappiamo il Dl rilancio 34/2020, recentemente convertito in legge -n.77/2020, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 25 alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020-, prevede all’art. 125 (in attesa del superbonus del 110%) una serie di possibilità di fruizione del bonus fiscale per attività o strumenti connessi al superamento dell’emergenza Covid: nella fattispecie si parla di dpi, dispositivi di protezione individuale, e attività di sanificazione. Fin qui, tutto ok.
La difficoltà per i potenziali fruitori delle agevolazione sta tuttavia nel fatto che è davvero troppo complicato il mosaico delle possibilità di fruizione, poche le istruzioni operative chiare e davvero moltissimi i protocolli di regolamentazione usciti in questi convulsi mesi, tanto da scoraggiare molte aziende o creare situazioni di dubbi e conflittualità. In particolare, un aspetto sul quale ci siamo spesso soffermati è quello che riguardava i dubbi generati dalla dicitura “pulizia e sanificazione”, che avevano scatenato una sorta di “guerra fratricida” fra le imprese.
Proprio a questo proposito è provvidenzialmente intervenuta di recente l’Agenzia delle entrate con circolare n. 20/E diramata il 10 luglio scorso, recante “Articoli 120 e 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – Crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione”.
L’articolo 125 del decreto Rilancio -si legge in un passaggio-, al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione dell’epidemia, prevede l’assegnazione di un credito d’imposta in favore di taluni soggetti beneficiari, nella misura del 60 per cento delle spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. L’articolo estende la platea dei soggetti beneficiari agli enti non commerciali e le spese agevolabili, oltre ad aumentare la misura del beneficio individuale (il credito d’imposta passa dal 50 per cento al 60 per cento e il limite massimo fruibile da 20.000 euro a 60.000 euro).
Più in particolare, il comma 1 dell’articolo 125 prevede che il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione spetta in relazione alle “spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti”. Il successivo comma 2 contiene un elenco esemplificativo di fattispecie riferibili alle precedenti categorie. Per quanto concerne la “sanificazione”, in considerazione della ratio legis del credito d’imposta, deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza. Tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti. Non si fa dunque menzione di imprese abilitate specificamente alla “sanificazione”, ma rientrano a pieno titolo nei soggetti abilitati anche le imprese di pulizia/multiservizi/servizi integrati.
Proprio questo è uno degli aspetti da sottolineare con maggiore interesse, e che ha suscitato fra l’altro il plauso delle imprese artigiane: i chiarimenti dell’Agenzia confermano infatti che le spese agevolate sono tutte quelle sostenute in relazione alle attività indicate nei Protocolli di regolamentazione vigenti finalizzate ad eliminare o ridurre la presenza dei virus, a prescindere dal soggetto che svolge le attività indicate. Risultano quindi agevolate anche le attività eseguite dalle imprese di pulizia e disinfezione a patto che siano eseguite, ovviamente, le attività specificatamente indicate dai protocolli di regolamentazione vigenti e che mirino alla rimozione del virus. Sembra dunque superata l’impasse generata dalla presenza dei termini “pulizia e sanificazione” nei precedenti protocolli. Una confusione terminologica che, lo ricordiamo, aveva indotto erroneamente molte aziende clienti delle imprese di pulizia e disinfezione a ritenere che occorresse rivolgersi unicamente alle imprese abilitate alla sanificazione per ottenere il credito di imposta previsto dall’ articolo 125 del Decreto.
Leggi Circolare 20 Crediti adeguamento Covid e Sanificazioni DLRilancio