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Salari nelle offerte: attenzione ai minimi

Il rispetto dei minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle ministeriali, è un elemento irrinunciabile per partecipare a una gara e aggiudicarsela. In caso di riduzione del trattamento economico del personale al di sotto di tale parametro scatta l’esclusione automatica, senza possibilità di spiegazioni o contraddittorio. E’ il principio affermato dal Tar Toscana, che nella sentenza 165 del 1° febbraio scorso si è pronunciato nell’ambito di una procedura negoziata per l’affidamento di lavori (ma il caso è facilmente applicabile anche ai servizi).

L’impresa ricorrente, risultata prima in graduatoria, veniva esclusa a seguito della verifica di cui all’art. 97, comma 5, lett. d) del d.lgs. 50 del 2016, poiché il costo della manodopera indicato nell’offerta era risultato inferiore ai minimi tabellari richiamati dall’art. 23, comma 16 del medesimo d.lgs. 50/2016, che fa riferimento, testualmente, ai “valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi”. E ciò senza l’attivazione di alcun contraddittorio.

Secondo i giudici toscani il dettato normativo, così ricostruito in base ai rimandi contenuti nel testo di legge appare sufficientemente chiaro da non richiedere ulteriori approfondimenti ermeneutici. Una lettura molto restrittiva, tanto da non lasciare spazio nemmeno a un’ipotesi di contraddittorio come altra giurisprudenza normalmente ha fatto. Staremo a vedere se questa lettura rigorosa del dettato di legge è destinata a produrre effetti sulla giurisprudenza. Per intanto, massima attenzione alle offerte anormalmente basse e soprattutto al rispetto dei minimi tabellari.

Sentenza Tar Toscana

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