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Rspp, può essere responsabile esclusivo in caso di infortunio

Quello degli infortuni sul lavoro, e delle connesse responsabilità, è un tema sempre attuale specie in comparti labour intensive come quello delle pulizie/ servizi integrati/ multiservizi. Come si può immaginare (ne parliamo molto spesso anche qui) i pronunciamenti giurisprudenziali sono numerosissimi e spesso alquanto differenti fra loro. Alcune sentenze, tuttavia, sono da analizzare con grande attenzione perché introducono principi nuovi. E’ il caso della sentenza n. 34311/2018 della Corte di Cassazione, che ha individuato quale unico responsabile di un infortunio con esiti mortali l’Rspp, scagionando di fatto il datore di lavoro.

Infortunio con esito mortale

Vediamo perché: la Suprema Corte, nel caso specifico, ha esaminato le conseguenze dell’infortunio mortale di un operaio, rimasto schiacciato tra gli alberi rotanti di un impianto di betonaggio mentre stava eseguendo operazioni di ingrassaggio delle parti interne della vasca di mescolamento, a causa del riavvio dell’impianto da parte di un collega inconsapevole degli interventi manutentivi in corso.

Le risultanze dell’istruttoria

L’istruttoria ha appurato che l’incidente era avvenuto per un concorso di cause: il mancato funzionamento dei presidi di sicurezza; la mancata valutazione e proceduralizzazione, all’interno del Dvr, della mansione svolta in quel momento dal lavoratore. Proprio quest’ultima violazione, nel caso in specie, è stata attribuita in via esclusiva al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione aziendale.

La posizione della Corte

La Corte di Cassazione, contrariamente a precedenti orientamenti interpretativi, ha condannato l’imputato per omicidio colposo il quanto l’Rspp “pur svolgendo all’interno della struttura aziendale un ruolo non operativo e gestionale ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente all’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino in conseguenza della violazione dei suoi doveri”.

Possibile responsabilità esclusiva

Si legge ancora: “Pur in assenza di una previsione normativa di sanzioni penali a suo specifico carico, può essere ritenuto responsabile, in concorso con il datore di lavoro o anche a titolo esclusivo, del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa, che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzare tale situazione”. La Cassazione dunque apre a una possibile responsabilità esclusiva a carico del Rspp, proprio sul presupposto del riconoscimento di una posizione di garanzia anche direttamente in capo allo stesso.

Le condizioni di responsabilità

Bisogna aggiungere, per completezza, che affinché il Rspp possa essere ritenuto responsabile è necessaria la compresenza di almeno due condizioni: accertamento della violazione diretta di uno degli obblighi posti dalla normativa in capo allo stesso Rspp: a puro titolo di esempio parliamo di mancata, erronea, insufficiente individuazione dei fattori di rischio, della valutazione dei rischi e delle relative misure preventive e protettive; inoltre ci deve essere connessione causale al verificarsi di un infortunio o all’insorgenza di una malattia professionale.

Link sentenza Cassazione 34311/2018

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