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Rotazione obbligatoria anche nel sottosoglia

Dopo vari pronunciamenti in questo senso da parte della giustizia amministrativa (su tutti si vedano le recenti sentenze del CdS 4125 del 31 agosto 2017 e n. 5854 del 13 dicembre 2017), l’Anac mette la parola “fine” alla questione relativa al principio di rotazione negli appalti “sottosoglia”, ribadendo l’obbligo di applicare il cd.principio di rotazione, che tutela la concorrenza evitando il rischio di piccoli “monopoli”.

Linee Guida n. 4 aggiornate

Con delibera numero 206 del 01 marzo 2018 l’Autorità Anticorruzione ha infatti pubblicato le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018. Non a caso l’Anac ha fatto proprie anche alcune osservazioni pervenute proprio dal Consiglio di Stato, che più volte si è trovato a pronunciarsi su affidamenti diretti quantomeno “sospetti”.

Previste più verifiche sugli affidamenti diretti

Non a caso tra le principali novità sono previste più verifiche sugli affidamenti senza gara. Inoltre, proprio al fine di facilitare la partecipazione delle piccole e medie imprese e tutelare la concorrenza e il “favor partecipationis”, viene incentivata la rotazione degli inviti. L’aggiornamento sulla base del “Correttivo 56/17 assume cruciale importanza in relazione all’obbligatorietà della rotazione anche nel cosiddetto “sottosoglia”. Infatti, nonostante le indicazioni del Codice degli appalti, che all’art. 36 prevede chiaramente il rispetto della “rotazione” (cfr. infra), il “sottosoglia” viene spesso considerato, a torto, come un territorio “selvaggio” in cui tutto è consentito e i controlli sono talmente radi e sporadici da permettere di “correre il rischio”. Con il risultato di commesse ormai consolidate, divenute veri e propri “feudi” nelle mani di affidatari inamovibili che vengono regolarmente reinvitati ad ogni rinnovo della commessa.

Le disposizioni del Codice
Eppure l’art. 36 del Codice dispone che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Le modifiche del “Correttivo”

Il d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 ha modificato profondamente alcune disposizioni relative agli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. Sulla prima tematica l’art. 36, comma 5, del Codice dei contratti pubblici prevede ora: «Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2, la verifica dei requisiti avviene sull’aggiudicatario. La stazione appaltante può, comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito». Il successivo comma 7 dispone che nelle Linee Guida di ANAC: «sono anche indicate specifiche modalità … di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata». Il fatto che il legislatore abbia scelto di rinviare ad ANAC la disciplina delle verifiche da condurre sull’aggiudicatario in caso di affidamento diretto lascia intendere che lo stesso ritenga opportuna una regolamentazione difforme rispetto a quella, già semplificata, prevista per le procedure negoziate. Si tratta, quindi, di individuare le modalità per semplificare ulteriormente le verifiche da effettuare per gli acquisti di modesto importo con la garanzia del rispetto della legalità degli affidamenti.

Rotazione: un principio cruciale

L’applicazione del principio di rotazione –si legge nella Relazione di accompagnamento alle Linee Guida 4-, si appalesa di cruciale rilevanza allorché la stazione appaltante proceda ad individuare gli operatori economici da invitare al procedimento selettivo o in favore dei quali disporre l’affidamento diretto. In merito, occorre considerare che il predetto art. 36, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, come modificato dal d.lgs. n. 56/2017, precisa che la rotazione opera sugli inviti e sugli affidamenti. Si tratta, quindi, di chiarire le modalità applicative di tale importante principio, la cui disciplina è affidata all’ANAC secondo la previsione normativa.
Chiarimenti sugli inviti

Le Linee Guida affrontano, inoltre, la questione relativa alla modalità di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale, sulla quale analogamente è stato sollecitato il punto di vista degli stakeholders, e, vieppiù, le ulteriori modifiche imposte dal correttivo, tra cui, si segnala, quella relativa al calcolo del valore degli affidamenti, in particolare per quelli relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo, e altre scaturenti dalla proficua interazione con gli stakeholders.

 

Link per scaricare Linee Guida

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ContrattiPubblici/LineeGuida/_lineeGuida4

 

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