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Ritenute fiscali negli appalti (Dl 14/2019)

Come funziona

La suddetta disposizione si applica ai residenti in Italia che nei contratti di appalto forniscono manodopera utilizzando i beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma

In particolare, l’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice effettua il versamento delle ritenute operate con distinti mod. F24 per ciascun committente, senza possibilità di compensazione. Il committente verifica l’avvenuto versamento e, a tal fine, deve richiedere all’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice la copia del mod. F24, che la stessa deve rilasciare entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e delle addizionali trattenute dall’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera e/o del servizio.

Per chi è pensata la legge?

A questo punto, tuttavia, occorre fare un po’ di chiarezza sulla questione, che ha turbato i sonni di non poche imprese anche del settore delle pulizie/ multiservizi/ servizi integrati. La ratio legis, infatti, mira a “colpire” le imprese dei settori ad alto valore della manodopera, e fin qui è pacifico. La specifica previsione dell’impiego di strumenti e attrezzature riconducibile al committente, del resto, porta a ipotizzare che nel “mirino” del legislatore vi siano soprattutto settori come quello della logistica, che in effetti risponde alla perfezione a tali caratteristiche. Detto questo, è altrettanto pacifico che nel “Calderone” finiscano anche le imprese di servizi, che a volte, pur nell’ambito di appalti “genuini”, ossia svolti con mezzi propri, si trovano ad utilizzare strumenti del committente (pensiamo ad esempio a carrelli elevatori, o a computer nel caso del controllo accessi, ecc.), che dunque non sono esenti dall’ambito della legge.

I requisiti per la disapplicazione

Va però detto, e qui entriamo nel vivo, che ci sono precise prerogative che “salvano” moltissime imprese del nostro settore. La disciplina di legge prevede infatti che l’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, possa disapplicare la suddetta disciplina anche per i versamenti contributivi, qualora nell’ultimo giorno del mese precedente a quello previsto per il versamento delle ritenute soddisfi i  requisiti previsti  dall’art. 17-bis, D.Lgs. n. 241/97), e cioè:

– risulti in attività da almeno 3 anni, sia in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti da tali dichiarazioni (questo accade per tutte le realtà labour intensive);

– non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli Agenti della riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o non vi siano provvedimenti di sospensione o piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza.

Il “Certificato di sussistenza dei requisiti”, da richiedere alle Entrate

L’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, per attestare il possesso dei requisiti sopra elencati per disapplicare la nuova disciplina in materia di versamento delle ritenute negli appalti, deve essere in possesso dell’apposito “Certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 17 bis, comma 5 del dlgs 241/97” rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.

Validità 4 mesi

Tale certificato, esente da imposta di bollo e tributi speciali, è messo a disposizione a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.

Inoltre, è messo a disposizione dell’impresa o di un suo delegato in un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell’impresa, salvo diverso atto organizzativo adottato dal Direttore provinciale.

I “grandi contribuenti”

Per i cosiddetti “grandi contribuenti” il certificato è messo a disposizione presso le Direzioni regionali competenti. L’impresa o un suo delegato può segnalare all’ufficio che ha emesso il certificato eventuali ulteriori dati che ritiene non considerati. L’ufficio verifica tali dati e richiede, laddove necessario, conferma delle informazioni relative ai carichi affidati agli agenti della riscossione che forniscono riscontro secondo tempi e modalità definiti d’intesa. Qualora ricorrano i presupposti, l’ufficio procede all’emissione di un nuovo certificato.

Link Agenzia Entrate

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