Arriva un altro macigno sul “mito” dell’immodificabilità contrattuale. Torniamo a parlare di diritto amministrativo, e in particolare di revisione dei prezzi dell’appalto, un tema caldissimo nel settore dei servizi di pulizia/ multiservizi/ servizi integrati, specie in un momento di crisi come l’attuale.
Definiamo la questione
Dapprima inquadriamo la situazione: sappiamo bene come possa accadere che, in pendenza di contratto fra ente e ditta appaltatrice, possa verificarsi un rinnovo dei contratti collettivi con conseguente aumento del costo del lavoro a carico dell’impresa. Ebbene, tale circostanza è da ritenersi prevedibile o no, e dunque rientrante tra le fattispecie perimetrate dal Codice dei contratti? Ed è per se sufficiente a condurre alla modifica delle condizioni contrattuali?
Tar Napoli, sent. 3735/24
Proprio su questo si incentra la recente pronuncia del Tribunale Amministrativo per la Campania, che con sentenza n. 3735 dello scorso 13 giugno -relativa a servizi di vigilanza presso Aziende sanitarie- ha ribadito che i rinnovi dei contratti collettivi nazionali, atti a stabilire i livelli retributivi a cui l’operatore economico deve attenersi per tutta la durata dell’appalto, rappresentano circostanze impreviste o imprevedibili tali da giustificare la modifica dei contratti in corso di esecuzione senza la necessaria indizione di una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 (attuale art. 120 del D.lgs. 36/2023).
Cosa dice il Codice contratti
La disciplina legislativa, di cui al previgente art. 106 del “Codice 50”, nonché all’attuale art. 120 del dlgs n. 36/2023, prevede che tra le circostanze imprevedibili rientri anche “la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti”, tra cui sono ricompresi anche i rinnovi dei CCNL di settore in ragione della loro inderogabilità e della particolare natura che rivestono.
L’obbligo di revisione del contratto
La questione, resa piuttosto complessa dall’instaurazione di un lungo contenzioso amministrativo, ha permesso ai giudici di sancire un principio fondamentale: l’obbligo di applicare i nuovi livelli salariali, e la conseguente modifica delle condizioni contrattuali. “Questo aspetto -si legge in sentenza- concerne il tema del riequilibrio del contratto di appalto, che trova corrispondenza nelle previsioni del codice che consentono la modifica dei corrispettivi”.
Le condizioni di modificabilità
Prosegue il pronunciamento: “In particolare, art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 (l’appalto era stato aggiudicato in vigenza del precedente Codice) stabilisce che i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento, ove la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste o imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice, tra le quali “la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti” (co. 1, lett. c), n. 2)”.
Efficacia ed economicità
E ancora: “La giurisprudenza ha evidenziato che, anche prima della stipula del contratto, possa addivenirsi alle modifiche necessitate da particolari circostanze: la legislazione in materia di appalti pubblici è sì ispirata al rispetto del principio di tutela della concorrenza e parità di trattamento, ma è anche informata ai criteri di efficacia ed economicità che, in presenza di particolari circostanze, possono condurre alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali sia in corso d’esecuzione che prima della stipula del contratto.
L’immodificabilità contrattuale non è assoluta
Costituisce oramai consolidato principio quello secondo il quale l’immodificabilità del contratto non ha carattere assoluto e le variazioni contrattuali non violano sempre e comunque i principi fondamentali in materia di evidenza pubblica. Per inciso, va osservato che il riequilibrio contrattuale costituisce oggi principio espressamente affermato nel nuovo codice dei contratti pubblici (art. 9 del d.lgs. n. 36/2023).