HomeNewsletterRiforma Fiscale 2015: attenti alla stretta sui sostituti d’imposta

Riforma Fiscale 2015: attenti alla stretta sui sostituti d’imposta

Alleggerite, in linea generale, le sanzioni amministrative, con meno costi per chi si affretta a rimettersi in regola. Mano pesante, invece, laddove si configurino comportamenti fraudolenti. Il Consiglio dei ministri, il 22 settembre 2015, ha approvato definitivamente cinque decreti legislativi di attuazione della delega per il riordino del sistema fiscale (legge 11 marzo 2014 n. 23). Si tratta dell’atto conclusivo di un iter molto complicato e lungo, cominciato nel giugno 2012 con la proposta n. 5291, rilanciato dal disegno di legge 282 del 15 marzo 2013 ed instradato con la legge di riforma fiscale n.23/2014.

Ma è solo ora che si pacchetto dei provvedimenti attuativi della riforma fiscale volta ad introdurre maggiore equità e trasparenza nel sistema e a favorire la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese Ecco i cinque testi (che linkiamo):
– Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario;
– Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione;
– Misure per la revisione della disciplina dell’organizzazione delle agenzie fiscali;
– Misure per la revisione del sistema sanzionatorio;
– Stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale.
Vediamo cosa cambierà nel sistema fiscale italiano, decreto per decreto, a partire proprio dalla semplificazione:

Semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione
In questo senso ci sono state molte novità: iniziamo da quella che è la principale, introdotta nell’ultimo esame del Consiglio dei ministri, che riguarda il decreto legislativo “misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione”. Viene prevista la possibilità di accedere ad una ulteriore rateizzazione ai soggetti che non sono stati in grado di completare il pagamento di piani precedenti di rateizzazione.

Riapertura dilazioni
In particolare, la nuova disposizione stabilisce che le somme non ancora versate, oggetto di piani di rateazione da cui i contribuenti siano decaduti nei 24 mesi antecedenti l’entrata in vigore del decreto, possono su richiesta degli stessi contribuenti, da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, essere oggetto di un nuovo piano di rateazione, ripartito fino a un massimo di 72 rate mensili. Dal piano di rateazione si decade per il mancato pagamento di sole due rate.

Ecco alcune delle altre novità
Lieve inadempimento fino a 7 giorni di ritardo: sale da 5 a 7 giorni il ritardo di versamento che rientra nel lieve inadempimento e che non porta alla decadenza dalla rateizzazione. Confermata la norma che riconosce il lieve inadempimento nei casi di minore versamento fino al 3% con il limite massimo a 10mila euro.
Aggio a percentuale variabile– Si prevede, a iniziare dai ruoli consegnati l’anno prossimo, l’aggio della riscossione coattiva al 6% in luogo dell’8% attuale. L’importo è addebitato nella misura del 3% all’ente impositore e al contribuente per pagamenti entro i termini di legge, al 6% al contribuente oltre la scadenza. Scende addirittura all’1% nei casi di riscossione spontanea.
PEC per notifica di cartelle Equitalia. Ampliato l’utilizzo della posta elettronica certificata nelle procedure di notifica delle cartelle al posto della raccomandata. Obbligatoria per imprese e professionisti.
Definizione concordata accertamento in 4 anni. Confermate le norme che prevedono, in caso di definizione concordata dell’accertamento, il pagamento in quattro anni anziché tre come oggi, con un minimo di otto rate e un massimo di sedici.
72 rate mensili per dilazioni. Per le somme iscritte a ruolo l’agente della riscossione può concedere dilazioni nel pagamento fino ad un massimo di 72 rate mensili a richiesta del contribuente, che deve però fornire adeguata documentazione se sfora i 50mila euro.

Sanzioni
Un altro decreto di grande interesse per le imprese è quello che riguarda le sanzioni: La Riforma del sistema sanzionatorio rivede il sistema sanzionatorio penale e amministrativo secondo il principio della proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti. In generale, si ammorbidiscono le sanzioni per illeciti non fraudolenti, mentre si aggravano dove c’è frode.

A tale proposito, si precisa che le condotte fraudolente che si hanno quando si mettono in atto operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente o artifizi per ostacolare l’attività di accertamento o ci si avvale di documenti falsi, fatture false o altri mezzi fraudolenti. Per la frode fiscale la pena rimane quella della reclusione fino a sei anni.

Altra precisazione importante riguarda l’entrata in vigore: il nuovo regime penale si applica subito dall’entrata in vigore del provvedimento, mentre il nuovo regime delle sanzioni amministrative troverà applicazione a partire dal 1/1/2017.

Omessa o infedele dichiarazione– Dal 2017 la sanzione ordinaria per dichiarazione omessa passa al 120-240% e per infedele passa dal 90% al 180% dell’imposta dovuta in luogo degli odierni 100-200%, con possibilità di abbattimento a un terzo se non sussistono comportamenti fraudolenti, mentre in caso di frode la sanzione aumenta della metà (dal 135% al 270%). La sanzione è comunque proporzionale al ritardo nell’adempimento. i riduce di metà, 60-120%, se si presenta la dichiarazione entro il termine stabilito per l’anno dopo. Comunque vi è un innalzamento delle soglie di punibilità: si passa dagli attuali 50 a 150mila euro di imposta evasa, mentre il valore di imponibile sale da 2 a 3 milioni di euro. Stesso innalzamento, da 50 a 150mila euro, per gli omessi versamenti delle ritenute. Inasprite le sanzioni per occultamento o sottrazione di documenti contabili: da un anno e mezzo a sei di reclusione.

Giro di vite anche sul 770: per l’omessa dichiarazione, la norma aumenta la pena per il sostituto di imposta da un minimo di un anno e sei mesi ad un massimo di 4 anni (oggi da uno a tre) di reclusione, sempre che le ritenute non versate superino i 50mila euro (ma il penale si può evitare provvedendo entro il 20 dicembre). Resta invece fermo che sotto i 30mila euro non c’è frode fiscale. Per la frode fiscale la pena rimane quella attualmente prevista del carcere fino a 6 anni.

Viene rivista la soglia di punibilità del reato in riferimento all’ammontare dei ricavi non dichiarati, che deve essere superiore a 1,5 milioni di euro in luogo di uno. Si considera frode fiscale anche quando l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie supera il 5% dell’imposta (o 30mila euro).

Se non si versa l’Iva il decreto introduce la soglia di punibilità pari a 250mila euro per periodo di imposta. Sotto questa soglia trovano applicazione si applicano le sanzioni amministrative. Per il reverse charge, se la mancata applicazione del meccanismo genera debiti Iva verso l’erario si applica sanzione proporzionale (90-180%). Altrimenti da 250 a 10mila euro per Iva erroneamente versata dal prestatore. Le sanzioni amministrative sono comunque tarate secondo il criterio della proporzionalità, ed è già pronta una lista di reati da depenalizzare, come l’omissione del versamento dei contributi fino a 10mila euro, che passerà tra gli illeciti amministrativi.

Cambiano anche le regole sulle confische: la nuova norma prevede che la confisca non possa essere attuata quando ci sia impegno di pagamento, anche in caso di sequestro preventivo. La confisca opera solo qualora il pagamento effettivamente non avvenga.

Interpelli
Cambia anche la disciplina degli Interpelli, per migliorare la comunicazione tra fisco e contribuenti. In particolare, l’articolo 11 del decreto legislativo in materia prevede questi tipi di interpello: –
– l’interpello “ordinario” (articolo 11, comma 1, lettera a))
– l’interpello “probatorio” (articolo 11, comma 1, lettera b))
– l’interpello “anti abuso” (articolo 11, comma 1, lettera c))
– l’interpello “disapplicativo” (articolo 11, comma 2)
Per quanto riguarda l’interpello ordinario, si prevedono risposte più veloci: 90 giorni al posto degli odierni 120, e un riconoscimento della certezza dei tempi di risposta (fissati in 120 giorni) per tutte le altre tipologie. Vige la regola del silenzio-assenso, per cui qualora una risposta non pervenga entro il termine previsto diventa valida la soluzione prospettata dal contribuente. In caso di richiesta di documentazione integrativa il termine per la risposta è previsto a 60 giorni. Sempre in tema di Interpelli, si allarga anche a tutte le contestazioni fino a 20mila euro, comprese quelle sui tributi locali, lo strumento della mediazione tributaria, dal 2012 obbligatoria solo per le liti con le Entrate. Anche in secondo grado sarà ammissibile la conciliazione giudiziale, attualmente ferma al primo grado.

Riorganizzazione agenzie e monitoraggio
Gli ultimi due decreti appaiono più a “uso interno”, e riguardano la revisione della disciplina dell’organizzazione delle agenzie fiscali e il monitoraggio della lotta all’evasione: nel primo, in particolare si punta in particolare al potenziamento dell’efficienza dell’azione amministrativa e della razionalizzazione della spesa. In questo senso le agenzie dovranno garantire controlli meno invasivi e facilitare un approccio collaborativo tra amministrazione fiscale, imprese e cittadini, evitando duplicazioni e sovrapposizioni e si riduce il disagio per l’attività dell’impresa. L’ultimo decreto delega al Governo la progettazione di un programma che, a cadenza annuale, riordini le spese fiscali monitorando costantemente i risultati della lotta all’evasione.

LINKS ufficiali

Link- Stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale, in attuazione degli articoli 3 e 4 della legge 11 marzo 2014, n. 23.

Link relazione Governo

 

Link- Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23.

Link relazione del governo

 

Link- Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23.

Link relazione Governo

 

Link- Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23.

Link relazione Governo

 

Link- Misure per la revisione della disciplina dell’organizzazione delle Agenzie fiscali, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettera h), della legge 11 marzo 2014, n. 23.

Link relazione governo

 

Decreto 128/2015 sulla “certezza del diritto”

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