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Revisione prezzi: obbligatoria negli appalti pubblici

Il Tar Campania, con sentenza n. 2086/2015 dello scorso 13 aprile, è intervenuto su una causa relativa al servizio di pulizia in enti pubblici (in questo caso un Comune), per “l’annullamento del silenzio serbato dall’Amministrazione comunale sulla richiesta di adeguamento prezzi per il periodo aprile 2012-giugno 2014 in relazione al contratto rep.2276 del 25/05/2011 per l’esecuzione del servizio di pulizia ai locali sedi di uffici del comune di Marano di Napoli”. Il giudice amministrativo ha stabilito l’illegittimità del silenzio dell’Amministrazione in merito alla domanda di revisione dei prezzi relativa all’appalto del servizio di pulizia.

L’impresa appaltatrice aveva ricorso contro il silenzio del Comune sulla revisione dei prezzi appellandosi al codice degli appalti, che prevede l’obbligatorietà, per i contratti pubblici, di una clausola periodica di revisione del prezzo. E il Tar le ha dato ragione, stabilendo “che il silenzio mantenuto dal Comune è certamente illegittimo in quanto l’obbligo di provvedere sull’istanza proposta dall’interessata deriva dalla circostanza che il meccanismo revisionale è espressamente previsto dall’art. 115 del DLgs n. 163/2006; che, invero, ai sensi del citato art. 115 (sovrapponibile all’art. 6, IV comma della legge n. 537/1993) tutti i contratti pubblici ad esecuzione periodica o continuativa devono recare una clausola di revisione periodica del prezzo.

Scopo della disposizione, recante un regime legale della revisione dei prezzi prevalente su quello generale di diritto comune, è quello di coniugare l’esigenza di contenere la spesa pubblica con quella di garantire che le prestazioni di beni o servizi da parte degli appaltatori delle Amministrazioni pubbliche non subiscano con il tempo una diminuzione qualitativa a causa degli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione, incidenti sulla percentuale di utile considerata in sede di formulazione dell’offerta, con conseguente incapacità del fornitore di far fronte compiutamente alle stesse prestazioni (cfr. CdS, V, 24.1.2013 n. 465). La natura cogente e inderogabile di tale prescrizione fa sì che, nei casi – come quello di specie – in cui la clausola citata non sia stata inserita nel regolamento contrattuale, operi il meccanismo di integrazione di cui all’art. 1339 c.c.. Ne consegue, altresì, che eventuali clausole difformi contenute nei contratti sono nulle per contrasto con una norma imperativa”.

In pratica, se da un lato la PA deve garantire il minimo spreco di risorse pubbliche, dall’altro non può sottrarsi a un meccanismo di revisione periodica dei prezzi del servizio previsto dalla legge a garanzia della qualità del servizio stesso. E ogni tentativo di eludere quanto previsto dal Codice degli appalti è da considerarsi illegittimo.

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