Per i giudici del Tribunale amministrativo “è formulata erroneamente l’istanza dell’aggiudicatario, tendente ad ottenere un riconoscimento economico, a titolo di revisione dei prezzi, che sia stata formulata ai sensi della lett. c) dell’art. 106 comma 1 d.lgs. 50/2016, allegando un deterioramento delle condizioni economiche dell’appalto derivante da “circostanze impreviste e imprevedibili; detta norma disciplina i casi in cui, nel corso di svolgimento del rapporto contrattuale, si renda necessario, per circostanze impreviste e imprevedibili, modificare “l’oggetto del contratto” attraverso “varianti in corso d’opera”, ossia “modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale”, laddove invece, nella specie, la domanda formulata dalla parte ricorrente all’amministrazione comunale concerne unicamente l’adeguamento del prezzo dell’appalto ad asseriti aumenti dei costi del servizio, riconducibile, invece, alla fattispecie di cui alla lett. a) della medesima disposizione normativa.
Entriamo più nel dettaglio del caso affrontato: l’impresa aggiudicataria di una gara di servizi integrati di igiene urbana bandita da un Comune nel 2018 -ma che a seguito di contenzioso era giunta ad aggiudicazione definitiva solo a fine 2020-, già nell’agosto di quell’anno, dunque prima della stipula definitiva del contratto, si trovava costretta a chiedere alla stazione appaltante la revisione dei prezzi offerti in gara, ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, al fine di rimediare all’aumento dei costi di smaltimento, e alla parallela diminuzione degli introiti, intervenuto nel periodo intercorrente tra l’indizione della gara e la successiva aggiudicazione alla richiedente. L’Amministrazione respingeva la richiesta ed intimava alla sottoscrizione del contratto, pena la revoca dell’aggiudicazione e l’escussione della cauzione provvisoria. Un diniego di fronte al quale l’impresa adiva al tribunale amministrativo.
Quest’ultimo, tuttavia, ha ritenuto infondata la pretesa della ricorrente di inquadrare la propria domanda nella lettera c) dell’articolo 106. Questa disposizione, infatti, non disciplina la revisione dei prezzi ma le varianti in corso d’opera, ossia le modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale. Al contrario, la richiesta formulata dall’aggiudicataria riguardava l’adeguamento del prezzo dell’appalto ad asseriti aumenti dei costi del servizio, riconducibile alla lettera a) del medesimo articolo.
Senonché, comunque, l’istanza proposta non poteva essere accettata poiché formulata a causa di un evento imprevisto e imprevedibile verificatosi in un momento in cui non era in essere alcun rapporto contrattuale. Dal canto suo l’impresa avrebbe potuto validamente tutelarsi dal pregiudizio economico lamentato rifiutando la sottoscrizione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, in luogo di pretendere una revisione del prezzo espressamente esclusa anche dagli atti di gara.
A tal proposito ricordiamo, per estrema completezza, che nel settore dei servizi e forniture la revisione dei prezzi negli appalti di servizi e forniture è consentita solo se prevista nei documenti di gara “in clausole chiare, precise e inequivocabili”. Lo ha ricordato, fra gli altri, l’Anac nell’Atto del presidente su una richiesta di parere da parte dell’Arma dei Carabinieri relativa alla possibilità di procedere a modifiche, anche relative ai prezzi, dei contratti di appalto in corso di esecuzione a causa dell’attuale situazione internazionale e della persistente emergenza sanitaria da Covid-19.