Il nuovo Codice dei contratti pubblici, pubblicato in G.U. lo scorso 19 aprile (dlgs 50/16), all’articolo 30 “Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni”, comma 6, stabilisce che:
“In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105”. Una sorta di “responsabilità in solido”, insomma, che ricade direttamente in capo alla stazione appaltante. Ma questa non è una novità: la vera novità è l’individuazione della figura responsabile dei controlli, nell’ottica che questi vengano svolti in maniera più regolare e costante. Anche perché il “nuovo” RUP (di fatto vengono sostituiti gli articoli 9 e 10 del Regolamento Dpr 2017/2010), avrà importanti ruoli sia prima sia durante l’esecuzione del contratto.
E qui entra in scena, appunto, la nuova figura del RUP – Responsabile unico del procedimento, su cui peraltro l’Anac, secondo quanto previsto dall’articolo 31 del nuovo Codice, dedicato proprio a Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni”, “con proprio atto, da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente codice, definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, nonchè sugli ulteriori requisiti di professionalita’ rispetto a quanto disposto dal presente codice”.
A tale proposito risulta interessante leggere quanto previsto dall’Anac nel Documento di Consultazione sul nuovo RUP, partendo proprio dall’art. 31, che individua le funzioni del RUP negli appalti di lavori, servizi e forniture e nelle concessioni. Le disposizioni in esso contenute si applicano anche alle stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza o che operano in aggregazione.
Il RUP deve essere nominato tra dipendenti di ruolo addetti alla medesima unità organizzativa cui è preposto il soggetto apicale che lo nomina, che siano dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell’organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. Per i lavori e per i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il RUP deve essere un tecnico.
L’Autorità è chiamata a individuare ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto previsto dal Codice, in relazione alla complessità dei lavori. A tal fine, per quanto concerne gli appalti di lavori e i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, si ritiene che il responsabile del procedimento debba essere un tecnico abilitato all’esercizio della professione o, quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un funzionario tecnico, anche di qualifica non dirigenziale. Su queste tematiche, come è noto, si stanno concentrando le osservazioni degli stakeholders chiamati a rispondere entro il 16 maggio alla consultazione Anac.
I compiti fondamentali del RUP sono specificati all’art. 31, comma 4, per le varie fasi del procedimento di affidamento. Altri compiti sono individuati nel Codice in relazione a specifici adempimenti che caratterizzano le fasi dell’affidamento e dell’esecuzione del contratto. Inoltre, per espressa previsione dell’art. 31, comma 3, il RUP svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal Codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti. Si ritiene inoltre (è sempre l’Anac a parlare) di poter integrare le disposizioni del Codice prescrivendo che lo stesso formuli proposte e fornisca dati e informazioni per la preparazione di ogni atto di programmazione di contratti pubblici di servizi. Particolarmente importante si rivela il ruolo del RUP nella verifica della documentazione amministrativa, nella valutazione delle offerte anormalmente basse. Inoltre il RUP, ai sensi degli artt. 101, comma 1, e 102 del Codice, ha un ruolo centrale anche nella fase di esecuzione dei contratti.
Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50