Finalmente abrogata la responsabilità solidale fiscale negli appalti: un onere in meno per le imprese, ma non completamente. Vediamo perché. Lo scorso 30 ottobre il Governo, approvando il decreto “Disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”, ha abrogato definitivamente i commi 28, 28-bis e 28-ter dell’articolo 35 del decreto legge 223/2006, convertito dalla legge 248/2006, che prevedevano la responsabilità in solido negli appalti di opere e servizi tra appaltatore e subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto.
Il Decreto sulla Semplificazione fiscale, all’articolo 28 (Coordinamento, razionalizzazione e semplificazione di disposizioni in materia di obblighi tributari), rivede quindi alcuni principi della discussa 223/06. In particolare, il comma 1 abroga l’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 che ha introdotto, per gli appalti di opere o di servizi, la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore.
Non si tratta, però, di un’abrogazione incondizionata (ecco perché parlavamo di “abrogazione a metà”): il comma 2 della nuova disposizione di legge, infatti, prevede che il committente convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori, qualora abbia eseguito il pagamento ai lavoratori dei trattamenti retributivi, sia tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, compreso il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente. Il comma 28-bis, in particolare, prevedeva una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 200.000,00 euro nel caso in cui lo stesso provvedesse ad effettuare il pagamento del corrispettivo all’appaltatore senza che abbia ottenuto idonea documentazione circa la correttezza del versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dall’appaltatore e dal subappaltatore.
Interessante anche il comma 3: “Al fine di potenziare le attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi fiscali in materia di ritenute ai sensi ‘del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l’Istituto nazionale della previdenza sociale rende disponibile all’ Agenzia delle entrate, con cadenza mensile, i dati relativi alle aziende e alle posizioni contributive dei relativi dipendenti gestite dall’Istituto stesso: si prevede dunque uno scambio di informazioni tra l’Inps e l’Agenzia delle Entrate per contrastare i fenomeni di evasione fiscale”.
Ed ecco le (chiarissime) motivazioni del Governo, contenute in una relazione esplicativa al decreto appena approvato in CdM:
La disciplina che la presente disposizione intende superare, pur perseguendo l’obiettivo di contrastare l’evasione fiscale, ha previsto oneri amministrativi sulle imprese che si sono rivelati non proporzionati rispetto all’esigenza di contrastare i fenomeni di frode e di evasione fiscale riscontrati nell’esperienza operativa da parte di coloro che utilizzano lavoratori in nero.
L’utilizzo di contratti di appalto e subappalto di opere e servizi alle imprese che, in realtà, nascondono strutturati sistemi fraudolenti in danno dell’Erario, creati al fine di consentire significative compressioni del costo del lavoro mediante la sistematica evasione fiscale, nonché l’elusione di tutte le tutele previste dal sistema delle relazioni industriali ed ingenerano pericolose distorsioni delle dinamiche di mercato, ispirano, da una parte, l’abrogazione delle disposizioni vigenti (comma 1) e, dall’altra l’intervento normativo introdotto dal comma 2 che si colloca all’interno del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003 n. 30” e, in particolare, all’articolo 29, in materia di “Appalto”.
Abrogazione sì, dunque, ma attenzione!