Il caso affrontato dalla Cassazione con la recentissima sentenza n. 31712 del 10 dicembre 2024 è davvero degno di nota, e non solo perché riguarda proprio il settore delle imprese di pulizia.
Prevale la legge o il contratto?
Il caso, dal punto di vista dottrinale, ci offre infatti lo spunto per tornare sull’eterna querelle del rapporto fra legge e contratto, risolta in questo caso dai giudici di legittimità, in modo tutt’altro che scontato, con la prevalenza della prima. Il fatto infatti coinvolge un team di lavoratori turnisti inquadrati al II e III livello del CCNL Multiservizi adibiti alle pulizie presso un importante aeroporto. L’impresa, a fronte di lavori “di particolare penosità” (vale a dire domenicali), in coerente applicazione del suddetto Contratto Collettivo (segnatamente art. 40 – “Riposo settimanale”) proponeva ai dipendenti esclusivamente il differimento del riposo settimanale in un giorno diverso.
Il caso portato in giudizio
Questi ultimi, tuttavia, ricorrevano in giudizio al fine di richiedere il pagamento delle maggiorazioni dovute per il lavoro prestato di domenica. Già in sede di merito l’Appello accoglieva la domanda, sul presupposto che il Ccnl applicato, prevedendo solo il riposo compensativo per i prestatori impiegati la domenica, non prevedesse l’indennizzo per i sacrifici incidenti sulla “serie di interessi umani e familiari compromessi dal lavoro domenicale”.
La sentenza della Cassazione
Un orientamento condiviso nella sostanza dagli Ermellini, secondo i quali “il lavoro domenicale, anche nell’ipotesi in cui il CCNL preveda solo il differimento del riposo settimanale in un giorno diverso, deve essere compensato per la sua particolare penosità”. La Cassazione dunque, confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, ha rilevato che la traslazione del giorno di riposo non comporta alcun quid pluris in termini di vantaggio economico o di indennizzo di altra natura per il lavoratore occupato di domenica.
Maggiorazione a discrezione del giudice
Per il giudice nomofilattico, invero, il dipendente che presta la propria attività nella giornata di domenica, ha diritto, anche nell’ipotesi di differimento del riposo settimanale in un giorno diverso, ad essere in ogni caso compensato per la particolare penosità della collocazione temporale del suo lavoro. E laddove la quantificazione di detta maggiorazione non sia prevista dalla contrattazione collettiva, la connessa liquidazione può essere determinata a discrezione del giudice, potendo concretizzarsi anche in benefici non economici.