Ciò accade quando l’azienda capofila non è in condizione di provvedervi per crisi o mancanza di liquidità anche in caso di concordato preventivo. Lo stabilisce la legge 9/2014, che converte il decreto Destinazione Italia (dicembre 2013). Una buona notizia per i subappaltatori delle pubbliche amministrazioni (escluse, lo ricordiamo, dalla disciplina della responsabilità solidale), garantiti anche se l’azienda appaltatrice fallisce.
Nato per i lavori, importantissimo anche nei servizi
Il provvedimento, pensato soprattutto per tamponare una vera e propria emergenza nella filiera delle costruzioni (con aziende in grande stress e lavori interrotti proprio in vista dell’Expo), ha importanti ricadute anche sul settore dei servizi, in cui i rapporti di subappalto sono sempre più frequenti, anche alla luce delle recenti megaconvenzioni della Pa con lotti ancora inaccessibili alle imprese medio-piccole.
Le modifiche normative
Il riferimento normativo da cui partire è il decreto Destinazione Italia (Dl 145/2013), convertito dalla legge n. 9/2014. Le modifiche, apportate dall’articolo13 (comma 10) del Dl 145 /2013, riguardano l’ art. 118 del Dlgs 163/2006 (Codice degli appalti). Vediamole:
1. l’articolo 13, comma 10 del Decreto Destinazione Italia, nel testo emendato in sede di conversione, prevede: ‹‹All’articolo 118 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: “Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell’affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l’affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l’esecuzione unitaria dei lavori a norma dell’articolo 93 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonchè al subappaltatore o al cottimista dell’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite”;
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: “3-bis. È sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l’affidatario, quali le mandanti, e dalle società, anche consortili, eventualmente costituite per l’esecuzione unitaria dei lavori a norma dell’articolo 93 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni del tribunale competente per l’ammissione alla predetta procedura.
3-ter. Nelle ipotesi di cui ai commi 3, ultimo periodo, e 3-bis, la stazione appaltante, ferme restando le disposizioni previste in materia di obblighi informativi, pubblicità e trasparenza, è in ogni caso tenuta a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale le somme liquidate con l’indicazione dei relativi beneficiari”››.
Buone notizie per chi subappalta
Ora, cominciamo dal periodo aggiunto al comma 3 del suddetto articolo: “Ove ricorrano condizioni di particolare urgenza inerenti al completamento dell’esecuzione del contratto accertate dalla stazione appaltante, per i contratti di appalto in corso può provvedersi, anche in deroga alle previsione del bando di gara, al pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista dell’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti“. Grazie a questa aggiunta, si rende possibile al committente (stazione appaltante) pagare spontaneamente i crediti maturati dai subappaltatori, con la possibilità, che ne consegue, di proseguire i servizi oggetto dell’appalto, che altrimenti ne risulterebbero bloccati.
Concordato preventivo? No problem, paga l’appaltante
Da segnalare anche l’aggiunta del comma 3-bis: “E’ sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dall’affidatario medesimo e dai subappaltatori e cottimisti, presso il Tribunale competente per l’ammissione alla predetta procedura“, che collega detto articolo alla normativa fallimentare, prevedendo la possibilità per le stazioni appaltanti di provvedere ai pagamenti diretti, cioè senza passare dall’appaltatore, qualora quest’ultimo vada in concordato preventivo e, quindi, risulti impossibilitato a pagare i subappaltatori stessi. Il nuovo comma 3-bis prevede dunque il versamento dei corrispettivi dovuti per l’appalto, distintamente all’appaltatore capofila e ai subappaltatori, secondo le istruzioni impartite dal Tribunale competente, con lo scopo di assicurare sia rispetto della “par condicio” tra i creditori dell’appaltatore, sia la continuità del contratto. Il comma 3-ter, poi, prevede l’obbligo di pubblicazione.