Torniamo sul dibattuto tema della fruizione delle pause lavorative, che negli anni ha dato origine, anche nel settore delle pulizie/ multiservizi/ servizi integrati, a un notevole proliferare di contenzioso. Ultima, in ordine di tempo, è la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione – sez. Lavoro di cui all’ordinanza n. 8626/2024 pubblicata il 2 aprile scorso.
Il principio della Cassazione– I giudici, dirimendo una causa trascinatasi da anni nei tre gradi di giudizio con diversi esiti, hanno fissato un principio importante: spetta al lavoratore la prova della mancata fruizione delle pause lavorative, mentre sul datore di lavoro incombe l’obbligo di provare il godimento del riposo compensativo nell’arco del mese. La ripartizione dell’onere della prova punta a garantire un equilibrio tra i diritti dei lavoratori e gli obblighi datoriali, assicurando l’adempimento dei doveri contrattuali da parte di entrambe le parti.
Il fatto– Il caso riguarda un istituto di vigilanza (ma è ben applicabile anche al nostro settore), il cui contratto nazionale di riferimento stabilisce che, in caso di prestazione giornaliera che superi le sei ore consecutive, spetta al dipendente una pausa di dieci minuti da fruire in loco. Ora, in caso di ragioni di servizio che ostano alla pausa, è dovuto al dipendente un riposo compensativo di pari durata entro 30 giorni.
Il contenzioso– In questo quadro l’ex dipendente di un istituto di vigilanza aveva fatto causa all’istituto, chiedendo il pagamento di una serie di pause non godute, adducendo la prova dell’effettiva mancata fruizione delle medesime. I giudici di merito avevano respinto le domande con la motivazione che il ricorrente, pur avendo provato il mancato godimento delle pause, non aveva altresì dedotto e provato la mancata fruizione dei riposi compensativi.
La ripartizione dell’onere probatorio– La decisione non ha però superato il vaglio della Cassazione, che, accogliendo il ricorso del lavoratore, ha stabilito che, secondo le regole sulla ripartizione dell’onere della prova, questo grava sul lavoratore ricorrente per ciò che riguarda la mancata fruizione delle pause giornaliere, che rappresenta il fatto costitutivo del diritto azionato. Diversamente, l’onere di allegare e provare che il dipendente ha comunque fruito del compenso compensativo grava sul datore di lavoro, essendo appunto lui che deve individuare la data e il momento più opportuno per il godimento del riposo.
Attenzione alle superficialità, anche nel nostro settore– Per completezza va aggiunto che nella fattispecie del Ccnl “Multiservizi”, l’orario di lavoro e relative pause e riposi è regolato dall’art. 30, peraltro molto articolato, mentre il successivo art. 31 norma l’orario cd. “multiperiodale” con menzione anche della cd. “banca delle ore”. Il suggerimento è quello di prestare la massima attenzione ad ogni superficialità in questo senso, poiché potrebbe costare molto cara.