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Partenariato pubblico-privato

In attuazione del Codice dei contratti, lo scorso 9 aprile sono state emanate definitivamente, da parte dell’Autorità Anticorruzione (Anac), le Linee Guida n. 9, sul “Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato (PPP)”.

Per la predisposizione delle linee guida, approvate dal Consiglio dell’Autorità con la delibera n. 318 del 28 marzo 2018, sono stati acquisiti, oltre al parere obbligatorio del Ministero dell’economia e delle finanze, anche quelli del Consiglio di Stato, dell’Autorità di regolazione dei trasporti, dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Nella prima  parte del documento sono contenute indicazioni per l’identificazione e l’accurata valutazione dei rischi connessi ai contratti di PPP a partire dalla fase che precede l’indizione della procedura di gara.
Nella seconda parte sono riportate le prescrizioni sulle modalità di controllo dell’attività svolta dagli operatori economici in esecuzione di un contratto di PPP, da considerarsi vincolanti per le amministrazioni aggiudicatrici.
Queste Linee guida entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

I contratti di partenariato pubblico privato, definiti all’articolo 3, lettera eee), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici), costituiscono una forma di cooperazione tra il settore pubblico e quello privato finalizzata alla realizzazione di opere e alla gestione di servizi, nell’ambito della quale i rischi legati all’operazione che si intende porre in essere sono suddivisi tra le parti sulla base delle relative competenze di gestione del rischio, fermo restando che – ai sensi dell’articolo 180, comma 3, del codice dei contratti pubblici – è necessario che sia trasferito in capo all’operatore economico, oltre che il rischio di costruzione, anche il rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l’esterno, il rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell’opera. Per i contratti di concessione, che l’articolo 180, comma 8, del codice dei contratti pubblici ricomprende nel PPP, l’allocazione di tali rischi in capo all’operatore economico deve sostanziarsi nel trasferimento allo stesso del cd. rischio operativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera zz), del codice dei contratti pubblici, cioè nella possibilità per l’operatore economico di non riuscire a recuperare, in condizioni operative normali, gli investimenti effettuati e i costi sostenuti per l’operazione.

 

Link Linee Guida n. 9

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