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Paghe troppo basse, nullo il contratto collettivo

Torniamo a parlare, purtroppo, delle paghe troppo basse nel settore dei servizi. Un tema che si sta trasformando in una vera e propria “piaga”, spesso addirittura contrattualizzata.

Dopo il “caso Milano”, finito in Corte d’Appello lo scorso gennaio per le retribuzioni al di sotto della soglia di povertà destinate ai vigilantes (si parlava, in quel caso, di 5,49 euro/ora, con turni anche di notte), dalla Sicilia arriva notizia di una situazione analoga, se non addirittura peggiore. Il perché è presto detto: la paga, a conti fatti, risulta addirittura inferiore di quasi un euro e, ciò che è peggio, è stata stabilita in sede di contrattazione collettiva a cui hanno partecipato le Oo.Ss. comparativamente maggiormente rappresentative. Non un bel segnale, insomma.

Ma addentriamoci nel dettaglio. Con una sentenza del 21 luglio scorso (causa 6125/2020), il Tribunale di Catania ha decretato un altro “stop” agli emolumenti anormalmente bassi, ritenuti anche in questo caso afflittivi e non conformi al dettato costituzionale. Parliamo infatti di un importo pari a 4,607 euro l’ora. Per il giudice del lavoro, che si rifà ad alcuni pronunciamenti della Suprema Corte di Cassazione (specificamente le sentt. 2245/06,le sentt. 27138 e 26953 del 2016 e, recenziore, le sentt. 944 e 38666 del 2021), “la retribuzione oraria prevista dal Ccnl vigilanza privata – servizi fiduciari, siglato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, per le mansioni di usciere non è conforme all’articolo 36 della Costituzione; pertanto, le relative clausole del contratto (articoli 23 e 24) sono nulle e devono applicarsi i minimi salariali previsti da un altro contratto collettivo affine”.

Una retribuzione di poco più di 4,60 euro/ora, infatti, non rispetta i canoni costituzionali di proporzionalità e sufficienza neppure se è stabilita da un accordo collettivo siglato da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. In altri termini, non vale nemmeno la “presunzione” di congruità e conformità costituzionale delle clausole retributive dei contratti collettivi. Tale presunzione, infatti, non ha da intendersi come assoluta, ma vincolata all’effettiva proporzionalità dell’emolumento, fatto salvo che l’onere probatorio, in senso contrario, grava sul lavoratore che lamenta il trattamento inadeguato.

Un altro punto interessante è quello che riguarda la previsione di applicabilità di Ccnl “affini”. A tale riguardo, si legge in sentenza, “reputa il Tribunale di aderire a quella giurisprudenza di merito che ha individuato detto parametro “esterno” di adeguatezza della retribuzione nei contratti collettivi stipulati dai sindacati rappresentativi del settore o di settori analoghi”.

Link Sentenza Trib. Catanzaro

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