Fra le principali novità introdotte dal Decreto dignità 87/18, in vigore dal 14 luglio (convertito con legge 96/18) c’è l’obbligo di introdurre una causale per i contratti a termine di durata iniziale superiore ai 12 mesi. Il rischio è quello di trasformazione in contratti a tempo indeterminato.
Particolare attenzione va posta alle causali, perché non bastano soluzioni “formali” o “di facciata” per salvare le apparenze. A tale proposito ci fanno da guida alcune recenti sentenze, come quella della Cassazione Lavoro n. 5372 del 7 marzo 2018, sull’effettiva corrispondenza fra causale e mansioni. La causale deve corrispondere effettivamente alle mansioni svolte (questo vale soprattutto nei contratti di somministrazione, che molto spesso come sappiamo confliggono con quelli di appalto genuino), dev’essere precisa, non generica, indicando in modo dettagliato e puntuale circostanze e attività che richiedono la prestazione a termine; le ragioni non devono essere modificabili in itinere, con lo scopo di tutelare la trasparenza, la veridicità e l’immodificabilità delle ragioni addotte; non solo: la causale dev’essere dimostrabile da parte datoriale e va circoscritta anche la sostituzione quando non riguarda una sola persona ma una funzione produttiva.
Vale la pena ripercorrere un passaggio dell’art. 1 del Dl 87/18, che modifica il Dlgs 81/15, ponendo attenzione allo specifico delle causali possibili (che comunque non possono essere copiate, ma devono essere circostanziate, puntualizzate e dettagliate in modo trasparente e non modificabile):
- a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attivita’, ovvero (( esigenze di sostituzione di altri lavoratori; )) b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attivita’ ordinaria.;
Attenzione anche a questa modifica: (( 1-bis) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: 1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi; ))