Ulteriore “stretta” per i lavoratori privi di “Green pass” in corso di validità (e ulteriori incombenze per le imprese): se si considera che la norma di partenza risale al DL 52/21, vale a dire allo scorso aprile, sono ormai ben 8 gli interventi normativi sul tema, sempre più restrittivi.
Ma cerchiamo di vederci più chiaro: la versione definitiva del DL 127 del 21 settembre 2021, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” (GU Serie Generale n.226 del 21-09-2021), non a caso già ribattezzato “decreto Green pass”, non la(scia scampo: dal 15 ottobre, termine entro il quale oltre 23 milioni di lavoratori italiani dovranno adeguarsi -e i datori dovranno predisporre le modalità di controllo-, lo “status” del lavoratore privo di green pass passa da “sospeso dalla prestazione lavorativa” ad “assente ingiustificato” (art. 3 comma 6).
Non si tratta di un cambiamento da poco, perché oltre ai termini c’è la sostanza: infatti se da un lato è vero che per il dipendente poco cambia, visto che si vede privato della retribuzione fin dal primo giorno di assenza, se la si guarda dal punto di vista dell’azienda siamo di fronte a una semplificazione notevole: infatti, al contrario della sospensione, la fattispecie dell’assenza ingiustificata non richiede comunicazione del datore al lavoratore, ma viene semplicemente accertata dall’azienda, e quel punto la privazione della retribuzione scatta automaticamente senza ulteriori aggravi per l’azienda. Ciò è confermato anche dalla eliminazione, nel testo definitivo, della disposizione che imponeva al datore l’onere di comunicazione del provvedimento sospensivo.
Fra le altre novità spicca il superamento della disparità di condizioni tra lavoratori privati e pubblici: anche per questi ultimi, infatti, lo stop all’emolumento per assenza ingiustificata scatta subito, e non dopo 5 giorni come sinora previsto. Invariata invece la questione delle conseguenze disciplinari: fino al 31 dicembre tale fattispecie di assenza non ha riflessi sotto il profilo disciplinare e comporta il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Infatti, come sottolineato da più fonti, la fattispecie di assenza ingiustificata derivante dalla mancanza di “green pass” non è riconducibile a una casistica ordinaria, ma “fa storia a se”, trattandosi di circostanze particolari legate alla situazione emergenziale.
Tra le questioni irrisolte, o comunque meritevoli di chiarimenti, resta quella relativa ai datori che impiegano meno di 15 dipendenti, caso frequentissimo nelle imprese di pulizia/ multiservizi/ servizi integrati. Questi ultimi, a norma di legge, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata lavoro possono sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il 31 dicembre 2021 (art. 3 comma 7).
Una disposizione che necessita di qualche chiarimento, perché formulata così sembra che la sospensione diventi legittima solo in caso di sostituzione. Resta incerta l’obbligatorietà del “green pass” in caso di smart working: se infatti è chiaro che la certificazione è necessaria a rigor di logica solo per l’accesso fisico al luogo di lavoro, è anche vero che lo stesso Governo, nelle interessanti e aggiornate “faq” sul tema, che qui si linkano, avverte che lo smart working non dev’essere inteso come una modalità per aggirare l’obbligo di certificato verde.
Quanto alla verifica del green pass, resta inteso che va fatta tutti i giorni: secondo la privacy, infatti, il datore non può conoscere le ragioni che hanno portato il lavoratore ad avere (o non avere) il green pass, né tantomeno tenere un registro ad hoc. Ma cosa accade se il datore omette di fare i controlli, individuare gli incaricati/ delegati e definire le procedure dei medesimi? I datori di lavoro inadempienti sui controlli e che non hanno predisposto le modalità di verifica rischiano una sanzione da 400 a 1.000 euro, mentre per il lavoratore o il soggetto esterno trovato sprovvisto di certificazione verde l’ammontare delle sanzioni va da 600 a 1500 euro.