L’INL – L’Ispettorato Nazionale del Lavoro torna sulla disciplina del subappalto recentemente modificata, stavolta in riferimento ai profili temporali. Le nuove disposizioni, precisa l’Ispettorato nella nota 1049 del 19 maggio 2022, si applicano solo ai contratti di subappalto relativi a gare il cui bando sia stato pubblicato dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 77/2021. La nota è stata pubblicata d’intesa con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali -che in materia si era espresso con nota prot. n. 11765 del 17 dicembre 2021-, acquisito il parere dell’ANAC con nota prot. 37720 del 15 maggio scorso.
La questione
In merito alla disciplina secondo cui “il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale”, è stato chiesto a INL se tale disposizione trovi applicazione ai subappalti già in essere alla data di entrata in vigore del D.L. n. 77/2021, ovvero solo a quelli successivamente autorizzati o ancora ai soli contratti di subappalto relativi a gare bandite dopo l’entrata in vigore del medesimo decreto.
Il “tempus regit actum”
In tal senso appare rilevante, sottolinea l’Ispettorato, quanto riportato dal Consiglio di Stato secondo il quale “nelle gare pubbliche la procedura di affidamento di un contratto pubblico è soggetta alla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando, in conformità al principio tempus regit actum ed alla natura del bando di gara, quale norma speciale della procedura che regola non solo le imprese partecipanti, ma anche la Pubblica amministrazione, che non vi si può sottrarre; pertanto, anche per ragioni di tutela dell’affidamento delle prime, deve escludersi che il ius superveniens possa avere alcun effetto diretto sul procedimento di gara, altrimenti venendo sacrificati i principi di certezza e buon andamento” .
Solo per i bandi successivi al DL 77
La stessa Anac ha sottolineato come il principio del tempus regit actum nelle procedure di gara abbia carattere generale e debba intendersi nel senso che la procedura è disciplinata dalla normativa vigente al tempo della pubblicazione del bando o dell’atto di avvio della procedura e la lex specialis di gara non può essere modificata da sopravvenienze normative, nel rispetto dei principi di certezza, trasparenza e par condicio tra i concorrenti. Le considerazioni sopra evidenziate -conclude l’INL- inducono a ritenere che il nuovo comma 14, in linea con quanto previsto dall’art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016, risulti applicabile unicamente nei confronti dei contratti di subappalto relativi a gare il cui bando sia stato pubblicato dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 77/2021.