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Novità: parte il Libretto formativo del lavoratore

In un settore in cui l’acquisizione di personale da altre imprese è cosa all’ordine del giorno, uno dei problemi più sentiti è quello che riguarda la situazione formativa del lavoratore. In che condizioni mi sono arrivati i nuovi dipendenti? Hanno già fatto la formazione prevista per legge, e se sì, quando e come? In modo totale e parziale? Quanti crediti mancano, e in che ambiti? Quali moduli formativi sono necessari? Tutti aspetti non facili da ricostruire, specie in un settore labour intensive come il nostro, in cui –diciamolo- è facile che le cose sfuggano di mano. In realtà uno strumento per accertare tutto questo ci sarebbe, almeno a livello teorico, ed è il “libretto formativo”, previsto per la prima volta, pensate, nell’ormai lontano 2003 (art. 2 della Legge Biagi 276/2003), ma mai andato in porto definitivamente.

A quanto pare, però, adesso ci siamo, grazie all’Accordo stipulato il 7 luglio scorso tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Il testo, che entrerà in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, partendo dalla revisione del precedente accordo sulla formazione RSPP/ASPP del 26 gennaio 2006 – pubblicato nella G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006 – ha parzialmente riformulato la normativa sulla formazione alla sicurezza in Italia.

Ivi compresa, ed è questa la parte più interessante per le imprese, la questione del Libretto formativo, che viene affrontata proponendo, in allegato, un modello provvisorio, in attesa che le Regioni realizzino quello definitivo su supporto informatico. Questo modello, molto completo e semplice da consultare, contiene tutte le informazioni riassuntive sulla formazione dell’operatore, e risulterà preziosissimo per tutti quei datori di lavoro che intendono avere notizie certe riguardo ai crediti, percorsi di formazione già ricevuti (in modo totale o parziale) e quelli ancora da effettuare, e per verificare contenuti e durata delle attestazioni in possesso del personale.

E se per il momento ci si concentra sugli aspetti formativi legati alla sicurezza, l’auspicio è che con l’entrata a regime del sistema si possa finalmente avere un libretto formativo del lavoratore che riepiloghi tutte le competenze acquisite anche in altri ambiti, oltre ai titoli di studio scolastici.

Link Stato Regioni

Testo dell’Accordo del 7 luglio

 

 

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