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Natale 2015: buone notizie per omaggi e spese promozionali

Si avvicina il Natale e molte aziende sono alle prese con i regali e le spese promozionali. Vale dunque la pena di sapere che qualcosa, in questo senso, è cambiato: in particolare il Dlgs 175/14, all’art. 30, rende più semplice (e conveniente) spendere per omaggi e regali a clienti, fornitori e collaboratori dell’impresa. Innanzitutto è stato elevato quasi del doppio, da 25,82 euro (cioè le vecchie 50.000 lire) a 50 euro, il limite di costo unitario entro il quale è premessa la detrazione Iva sugli acquisti di beni distribuiti in omaggio. Tale agevolazione, come ha chiarito a suo tempo l’Agenzia delle Entrate con circolare 31/E 2014, è in vigore dal 13 dicembre dell’anno scorso.

Ecco il testo dell’art. 30, che interviene su un vecchio DpR del 1972
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, secondo comma, n. 4), le parole: «a lire
cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro cinquanta»;
b) all’articolo 3, terzo comma, primo periodo, le parole: «a lire cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro cinquanta»;
c) all’articolo 19-bis1, primo comma, lettera h), le parole: «a lire cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro cinquanta».

Ma non è tutto: sulla stessa linea si pongono i Dlgs 147 e 156/ 2015, entrambi del settembre scorso, che come auspicato da più parti agevolano le spese di rappresentanza. In particolare, dal 2016 si prevede un innalzamento del limite per la deducibilità delle spese di rappresentanza, oltre alla possibilità di presentare un interpello qualificatorio per conoscere la corretta qualificazione di una spesa (Commerciale, Rappresentanza, Sociale). Per quanto concerne le spese di Rappresentanza, la disposizione che regola la loro deduzione è contenuta nel comma 2 dell’art. 108 del Tuir, vigente dal 2008, che precisa che “le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa e dell’attività internazionale dell’impresa”.

Il DM 19 novembre 2008, pubblicato in G.U. il 15 gennaio 2009, contiene i parametri per l’individuazione delle spese di rappresentanza e i criteri che ne fissano l’inerenza. In particolare, in seguito alle ultime novità contenute nei citati decreti di settembre, le spese di rappresentanza sono deducibili ai fini di Ires/Irpef al 100% dal reddito di impresa se di valore unitario non superiore a 50 euro, e come abbiamo visto per il 50% ai fini Iva. Se superano tale soglia, la loro deducibilità Ires/Irpef è fissata, a seconda dei ricavi dell’azienda (voci A1+A5 del bilancio) secondo i seguenti nuovi scaglioni e percentuali:

1,5% (anziché 1,3%) fino a 10 milioni di ricavi;
0,6% (in luogo dello 0.5%) da 10 a 50 milioni;
0,4% (invece dello 0.1%) oltre 50 milioni.

Resta inteso che per le spese che superano i 50 euro unitari non c’è deducibilità Iva.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 27/E del 12 marzo 2014, sulla base del decreto 19 novembre 2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per spese di rappresentanza si intendono costi sostenuti dall’impresa per promuovere e consolidare la sua attività, una sorta quindi di pubblicità che però non prevede il pagamento di un corrispettivo. Sono quindi da considerare spese di rappresentanza tutte quelle iniziative volte a diffondere e mantenere alta l’immagine dell’azienda sul pubblico senza che vi sia una netta correlazione con uno specifico ricavo materiale. Eccone un elenco:

– Spese per viaggi turistici con organizzazione di attività ed eventi promozionali dei beni e servizi prodotti o scambiati dall’impresa.
– Spese per feste, eventi e ricevimenti per festeggiare ricorrenze aziendali, festività nazionali o religiose;
– Spese per feste e altri eventi di intrattenimento organizzati per inaugurare nuove sedi o uffici dell’impresa;
– Spese per feste e ricevimenti per mostre, fiere, o altri eventi in cui vengono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa;
– Ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i gadget distribuiti gratuitamente in convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza indicati nei punti precedenti.

Link dlgs 175/ 2014

Dlgs 147/15

Dlgs 156/2015

Link Circolare 31/E 2014 dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia Entrate circ. 6/E 2015

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