HomeNewsletterMobbing orizzontale, il datore di lavoro è punibile?

Mobbing orizzontale, il datore di lavoro è punibile?

Torniamo a parlare di una circostanza che, purtroppo, si verifica di frequente nel settore delle pulizie/ multiservizi/ servizi integrati, come è noto ad altissimo contenuto di manodopera (e connesse problematiche relative a condotte non sempre “ortodosse” sui luoghi di lavoro).

Ci riferiamo questa volta ai molti casi di “mobbing orizzontale”, ossia comportamenti mobbizzanti messi in atto fra pari. Si tratta di situazioni in cui il datore non è esente da responsabilità, perché può essere chiamato in causa nel caso, pur essendo a conoscenza della questione, non assuma adeguati provvedimenti come sanzioni o rimozioni dei responsabili dal luogo di lavoro, fino addirittura al licenziamento.

Attenzione, però: tutto questo –ripetiamo- vale solo qualora il datore sia a conoscenza della particolare situazione, come ben precisa la Cassazione nella recente ordinanza 1109 pubblicata il 20 gennaio 2020.

Il caso, che si riferisce a un’impresa familiare, è giunto dopo un lungo iter (i fatti si riferiscono al periodo 2006-2008) all’attenzione degli Ermellini, che hanno negato l’imputabilità datoriale sulla base di questi presupposti: “La responsabilità del datore di lavoro -di natura contrattuale- va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento; ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare, oltre all’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’una e l’altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno”. Inoltre si specifica che “il c.d. mobbing orizzontale” è “addebitabile in astratto al datore di lavoro sul presupposto che lo stesso ne fosse a conoscenza”.

Non crediamo tuttavia di poter “abbassare” la guardia: il datore ha comunque l’obbligo, morale e di legge, di mantenere un clima sereno e produttivo, vigilando costantemente sul comportamento dei propri dipendenti, importantissimo non solo sul versante umano e produttivo, ma anche su quello del proficuo rapporto con le committenze. Non dimentichiamo infatti che il nostro è un settore in cui la condotta dei dipendenti dell’impresa, spesso a contatto con i lavoratori e/o i clienti dei committenti, ha un impatto determinante anche sulla reputazione dell’impresa stessa.

Link Ordinanza Cassazione 1109/20

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