Infortuni in cantiere: il committente è corresponsabile con l’appaltatore nel caso abbia omesso di mettere in atto le necessarie misure strutturali di prevenzione. Ciò significa, rovesciando la questione, che anche l’impresa appaltatrice ha il dovere di verificare che il cantiere sia a norma in materia di sicurezza prima di iniziare i lavori, evitando di mandare i suoi operatori in luoghi potenzialmente a rischio. Il caso preso in esame dalla Corte di Cassazione nella sentenza 12228 del 24/3/2015 è emblematico: un giovane lavoratore della ditta appaltatrice, nello svolgimento delle sue mansioni sul tetto del fabbricato dell’azienda committente, è precipitato al suolo da un lucernario, riportando lesioni mortali.
Ora, dal lucernario in questione era stata rimossa l’apposita rete di protezione, ma soprattutto sul tetto del fabbricato non era stata approntata la tesata in acciaio a cui assicurarsi tramite cinture di sicurezza. Proprio questo motivo era già stato addotto dal tribunale di primo grado, che aveva condannato sia il committente sia l’appaltatore per “colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e violazione delle norme per la prevenzione infortuni sul lavoro”. Una sentenza contraddetta dalla Corte d’Appello, la quale mandava assolti dei reati loro ascritti gli appellanti non ritenendo che fosse stata raggiunta la prova del loro contributo causale nell’evento morte.
La Cassazione, tuttavia, ha condannato entrambi i soggetti, in quanto: «in tema di prevenzione degli infortuni sui lavoro, quantunque l’obbligo di cooperazione tra committente e appaltatore (o tra appaltatore e subappaltatore) ai fini della prevenzione antinfortunistica con informazione reciproca, previsto specificamente dall’art. 7 comma 2 Dlgs 626/1994, non esiga che il committente intervenga costantemente in supplenza dell’appaltatore quando costui, per qualunque ragione, ometta di adottare le misure di prevenzione prescritte, deve tuttavia ritenersi che, quando tale omissione sia immediatamente percepibile (consistendo essa nella palese violazione delle norme antinfortunistiche), il committente, che è in grado di accorgersi senza particolari indagini, come nel caso in esame, dell’inadeguatezza delle misure dl sicurezza, risponde anch’egli delle conseguenze dell’infortunio eventualmente determinatosi». Insomma, in caso di servizi svolti in luoghi o situazioni a rischio di infortunio: nel caso in cui ai lavoratori dell’impresa di pulizia vengano affidate operazioni “a rischio” e da parte del committente non vengano predisposte misure atte a prevenire gli infortuni, quest’ultimo ne risponde in solido con l’impresa appaltatrice.
Ma un’indicazione importante se ne può trarre anche per l’impresa appaltatrice, la quale, visto che è anch’essa responsabile, è chiamata a verificare, prima di intervenire e subordinando il proprio intervento alla loro presenza e funzionalità, la presenza di misure preventive strutturali nel cantiere in cui deve lavorare. L’impresa deve insomma assicurarsi che il committente abbia approntato le misure di sicurezza fisse (es. tesate a cui agganciarsi in altezza, reti di protezione, specchi o protezioni per la circolazione pedonale in aree di movimentazione merci, ringhiere, strutture per evitare la caduta di carichi, eccetera) per prevenire incidenti la cui responsabilità ricade sull’intera filiera. Il Responsabile sicurezza dell’impresa non si deve limitare a gestire l’ordinario (documenti come Pos, Duvri, Verbali di rischio interferenze), ma accertarsi preventivamente che i cantieri di lavoro dove si svolgeranno le operazioni siano in tutto e per tutto a norma di sicurezza e, nel caso, sollecitare appositi interventi da parte della committenza.