Con Interpello n. 8 del 2 novembre 2015 (nota prot. 18529) rivolto alla Cisl Nazionale e recante chiarimenti in merito alla “Applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro in tema di sorveglianza sanitaria e di visita dei luoghi di lavoro da parte del medico competente”, la Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro si è espressa su due aspetti controversi: se ai sensi dell’art. 41, lett. B) del d.lgs 81/08 e successive modifiche il lavoratore, non soggetto a sorveglianza sanitaria, possa richiedere visita medica, e se, ai sensi dell’art. 25 comma 1 lettera l) del medesimo decreto, il medico competente nello svolgimento dell’obbligo a suo carico di visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversamente stabilita in base alla valutazione dei rischi, sia tenuto a recarsi in ogni ambiente di lavoro nel quale si svolge l’attività, anche in assenza di lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, o debba limitare i sopralluoghi solo alle postazioni ove i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria svolgono la mansione.
A questo proposito, la commissione ha precisato che:
– Qualsiasi lavoratore può richiedere di essere sottoposto a visita medica da parte del medico competente, ove nominato, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia o meno già sottoposto a sorveglianza sanitaria, purché il medico competente ritenga tale richiesta accoglibile, in quanto correlata ai rischi lavorativi; infatti la Commissione, sempre seguendo il dettato dell’81/2008, ha rilevato che (art. 41, comma 2, lettera c), la sorveglianza comprende anche la visita medica su richiesta del lavoratore, qualora il medico la ritenga correlata ai rischi professionali.
– La visita agli ambienti di lavoro, da parte del medico competente, deve essere estesa a tutti quei luoghi che possano avere rilevanza per la valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione e della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, ed alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Infatti tale obbligo da parte del medico, ricorda la Commissione, è strettamente correlato alla valutazione dei rischi.