Sanzioni più severe per mancate visite mediche e lavoro nero. Il decreto 151/2015, applicativo del Jobs Act, rivede l’apparato sanzionatorio prevedendo provvedimenti più severi a carico delle imprese. Vediamoli nel dettaglio.
Come sappiamo, lo scorso 24 settembre è entrato in vigore, tra i decreti attuativi della legge delega n.183, il D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 151 recante “disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183”pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.221 del 23 settembre 2015, Supplemento Ordinario n. 53.
Tra gli argomenti che vi vengono trattati c’è quello della sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro. Per quanto riguarda in particolare quest’ultimo aspetto, il Governo veniva delegato ad adottare, entro sei mesi, “uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e imprese”. Il Governo si doveva attenere, oltre che ai criteri della semplificazione e della promozione del principio di legalità, alla “revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell’eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l’immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonché valorizzazione degli istituti di tipo premiale.”
Proprio a questo proposito, alcune norme sanzionatorie contenute nel decreto 81 sono state modificate dall’articolo 20 (“modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”) del decreto legislativo 151, una disposizione contenuta nel Titolo I (“razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti e revisione del regime delle sanzioni”), Capo III (“razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”) di tale decreto.
Inoltre l’articolo 22 (“Modifica di disposizioni sanzionatorie in materia di lavoro e legislazione sociale”) del Decreto 151 ha apportato ulteriori modifiche al decreto 81/08 ed in particolare all’articolo 14 dello stesso sulla sospensione dell’attività imprenditoriale. Ecco un sintetico riepilogo, suddiviso per temi, delle modifiche apportate dal decreto 151/2015 alle sanzioni contenute nel Testo Unico di salute e sicurezza sul lavoro.
Mancato invio dei lavoratori alle visite mediche e la mancata erogazione della formazione
All’interno della norma sanzionatoria contenuta nell’articolo 55 del D.Lgs.81/08 (“Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente”), in coda a tutte le altre disposizioni viene aggiunto un ultimo comma (6-bis) che prevede che “in caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 18, comma 1, lettera g), e dall’articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.”
Dunque:
MANCATE VISITE MEDICHE Nel caso il datore di lavoro o il dirigente ometta di “inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza, l’importo della sanzione prevista dall’articolo 55 c. 5 lett. e) deve essere raddoppiata se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori e triplicata se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori. Si passa dunque da un’ ammenda che va da 2.192,00 a 4.384,00 euro a una da 4.384/ 8.768 euro se si tratta di più di 5 lavoratori e addirittura da 6.576 a 13.152 euro se ne sono coinvolti oltre 10.
MANCATA FORMAZIONE Nel caso il datore di lavoro o il dirigente ometta di erogare la formazione prevista dalla legge ai lavoratori, ai preposti, ai dirigenti, ai lavoratori incaricati dell’antincendio e primo soccorso e al/ai rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza, l’importo della sanzione prevista dall’articolo 55 c. 5 lett. c) deve essere raddoppiata se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori e triplicata se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori. Si passa dunque da un’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 a una sanzione di 2.630,40/11.398,40 euro per più di 5 lavoratori, e addirittura 3.945,60/17.097,60 euro di ammenda. Resta anche, in questo caso, il rischio dell’arresto da due a quattro mesi.
Attrezzature di lavoro –D.Lgs.81/08, Titolo III
Il decreto modifica anche l’articolo 87 (“Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del conducente in uso”), mediante la correzione di alcune duplicazioni di sanzioni e di alcuni refusi contenuti nella precedente versione della norma, con l’inserimento di nuovi riferimenti sanzionatori nonché la specificazione o la modifica delle modalità di applicazione di alcune disposizioni sanzionatorie già presenti.
Non dimentichiamo poi che l’articolo 22 del decreto 151 rivede le sanzioni anche in tema di lavoro irregolare”, fissando nuove pene pecuniarie:
“All’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.
Vi sono poi il 3-bis, ter e il quater. Quest’ultimo prevede un aumento delle sanzioni nel caso di lavoratori di categorie svantaggiate: 3-quater. Le sanzioni sono aumentate del venti per cento in caso di impiego di lavoratori stranieri ai sensi dell’articolo 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o di minori in età non lavorativa.
Proprio a tale proposito, recentemente il Ministero del Lavoro ha emanato la circolare 26 del 12 ottobre 2015, contenente indicazioni operative sulla maxisanzione per il lavoro “nero” (che linkiamo), in cui si chiarisce anche l’iter della procedura di diffida. Pochi giorni prima lo stesso Ministero, con circolare 16494 del 7 ottobre, aveva precisato che la nuova disciplina si applica per le condotte illecite commesse dal 24 settembre, data di entrata in vigore del decreto.
Link al nuovo testo 81/2008 coordinato con le ultime modifiche di settembre